Art. 9. Interventi sulla mobilita' comunale 1. La Giunta regionale provvede al finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui all'art. 3, nella misura massima dell'80% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate. 2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali inteventi, i comuni interessati presentano al presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione al finanziamento adeguatamente motivata in ordine al conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 e corredata da un quadro organico degli interventi e delle priorita', dalle planimetrie e dal preventivo di spesa. 3. Entro centoventi giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da realizzare ed entro i successivi sessanta giorni il presidente della Giunta regionale promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso. 4. Gli enti interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione della conclusione dell'accordo di programma i progetti esecutivi che sono approvati con le modalita' di cui all'art. 4.