Art. 9.
                 Interventi sulla mobilita' comunale
 
   1. La Giunta regionale provvede al finanziamento degli  interventi
di  competenza  comunale  di  cui  all'art.  3,  nella misura massima
dell'80% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate.
   2. Al fine di conseguire il finanziamento  di  tali  inteventi,  i
comuni  interessati  presentano al presidente della Giunta regionale,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  domanda di ammissione al finanziamento adeguatamente motivata
in ordine al conseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1  e
corredata  da  un quadro organico degli interventi e delle priorita',
dalle planimetrie e dal preventivo di spesa.
   3.  Entro  centoventi  giorni dalla presentazione delle domande di
cui  al  comma  2,  la  Giunta  regionale,  sentita   la   competente
commissione  consiliare,  individua  gli  interventi da realizzare ed
entro  i  successivi  sessanta  giorni  il  presidente  della  Giunta
regionale promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi
di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sulla  base  di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo
stesso.
   4. Gli enti interessati devono presentare, a  pena  di  decadenza,
entro   novanta   giorni   dalla   comunicazione   della  conclusione
dell'accordo di programma i progetti esecutivi che sono approvati con
le modalita' di cui all'art. 4.