Art. 2.
                         Interventi ordinari
 
   1. La giunta regionale e' autorizzata a concedere, ad imprenditori
agricoli    singoli    ed    associati   che   svolgono   l'attivita'
gelsibachicola, un  contributo  non  superiore  al  70%  delle  spese
riconosciute ammissibili, per l'attuazione di processi di innovazione
e  razionalizzazione  degli  allevamenti  gelsibachicoli previsti nei
programmi di cui al comma 2.
   2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge  gli  enti,  fra
quelli   operanti  istituzionalmente  nell'interesse  dei  produttori
gelsibachicoli, cui affidare la predisposizione annuale di  programmi
di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli e
approva  i programmi medesimi ai fini concessione dei benefici di cui
al comma 1.
   3.  La  Giunta  regionale  e'  altresi'  autorizzata  a  concedere
all'Associazione nazionale bachicoltori un contributo annuo per studi
ed  iniziative  volte  al  potenziamento  ed  alla valorizzazione del
settore bachisericolo.