Art. 3. Interventi straordinari 1. Al fine di concorrere a ridurre gli effetti negativi arrecati alla gelsibachicoltura da avversita' di natura atomosferica o da eventi con carattere patologico, tali da determinare una perdita superiore al 35% della produzione, Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attivita' gelsibachicola e di vietare nelle zone di gelsibachicolture l'uso di fitofarmaci che si sono verificati nocivi per questo tipo di coltivazione.