Art. 3.
                       Interventi straordinari
 
   1.  Al  fine di concorrere a ridurre gli effetti negativi arrecati
alla gelsibachicoltura da avversita'  di  natura  atomosferica  o  da
eventi  con  carattere  patologico,  tali  da determinare una perdita
superiore al 35% della produzione, Giunta regionale e' autorizzata  a
concedere  contributi  ad  imprenditori agricoli singoli ed associati
che svolgono l'attivita' gelsibachicola e di vietare  nelle  zone  di
gelsibachicolture  l'uso di fitofarmaci che si sono verificati nocivi
per questo tipo di coltivazione.