Art. 4.
            Premi annuali di incentivazione all'impianto
 
   1. Albo scopo di favorire, in armonia  con  le  finalita'  di  cui
all'articolo  1,  l'incremento  delle  superfici a gelseto, la Giunta
regionale e' autorizzata  a  concedere,  per  ogni  ettaro  di  nuovo
impianto  specializzato, premi annuali di incentivazione, parametrati
ai costi di coltivazione, a partire dal secondo anno e per  tutta  la
fase  di  allevamento  del  gelseto.  La Giunta regionale e' altresi'
autorizzata a concedere premi annuali a sostegno della coltivazione e
dell'utilizzo di gelseti  finalizzati  all'allevamento  di  bachi  da
seta.
  2.  Gli  interventi,  di  cui al comma 1, sono previsti in aggiunta
alle provvidenze stabilite dall'articolo 39,  comma  1,  lettera  c),
numero 2, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.