Art. 4. Premi annuali di incentivazione all'impianto 1. Albo scopo di favorire, in armonia con le finalita' di cui all'articolo 1, l'incremento delle superfici a gelseto, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere, per ogni ettaro di nuovo impianto specializzato, premi annuali di incentivazione, parametrati ai costi di coltivazione, a partire dal secondo anno e per tutta la fase di allevamento del gelseto. La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a concedere premi annuali a sostegno della coltivazione e dell'utilizzo di gelseti finalizzati all'allevamento di bachi da seta. 2. Gli interventi, di cui al comma 1, sono previsti in aggiunta alle provvidenze stabilite dall'articolo 39, comma 1, lettera c), numero 2, della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.