Art. 5.
              Modalita' di attuazione degli interventi
 
   1.  La  Giunta  regionale,  con  propria deliberazione, provvede a
stabilire le procedure per l'attuazione degli interventi di cui  alla
presente legge e determina, altresi', i termini e le modalita' per la
presentazione delle domande e per la concessione delle provvidenze da
essa previste.