Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere di  lire  500  milioni  per  l'anno  1992,  derivante
dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo
del  fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 12 "Interventi
nel  settore  della  bachisericoltura"  del  bilancio  di  previsione
relativo  all'esercizio  finanziario 1992 e contemporanea istituzione
nel medesimo stato di  previsione  della  spesa  del  capitolo  11588
 
denominato   "Interventi   nel   settore   gelsibachicolo"   con   lo
stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.
   2. Per l'anno 1993 e successivi, si fara' fronte con la  legge  di
approvazione  del  bilancio  1977,  n. 72 come modificata dalla legge
regionale 7 settembre 1982, n. 43.