Art. 7. Norma finanziaria 1. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 12 "Interventi nel settore della bachisericoltura" del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1992 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 11588 denominato "Interventi nel settore gelsibachicolo" con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa. 2. Per l'anno 1993 e successivi, si fara' fronte con la legge di approvazione del bilancio 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.