Art. 3. 1. All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita n. 18 "Realizzazione biblioteca museo emigrazione" del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1991. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e' istituito il capitolo 61380 denominato "Contributo straordinario all''Associazione bellunesi nel mondo' di Belluno per la realizzazione di una biblioteca museo dell'emigrazione" con lo stanziamento di lire 300 milioni. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, 20 gennaio 1992 CREMONESE