Art. 3.
 
   1. All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della
presente  legge, si provvede mediante utilizzo ai sensi dell'art. 19,
quinto comma, della legge regionale 9  dicembre  1977,  n.  72,  come
modificata  dalla  legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, del fondo
globale di  cui  al  capitolo  80230  partita  n.  18  "Realizzazione
biblioteca  museo  emigrazione"  del  bilancio di previsione relativo
all'esercizio finanziario 1991.
   2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio   finanziario   1992   e'  istituito  il  capitolo  61380
denominato "Contributo straordinario all''Associazione bellunesi  nel
mondo'  di  Belluno  per  la  realizzazione  di  una biblioteca museo
dell'emigrazione" con lo stanziamento di lire 300 milioni.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, 20 gennaio 1992
 
                              CREMONESE