Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1991, in L. 150.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio cap. 323000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti". In diminuzione L. 150.000.000; cap. 041511 "Iniziative in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali". In aumento L. 150.000.000; La partita n. 8 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1991 e' ridotta di L. 150.000.000.