Art. 3.
 
   All'onere  derivante  dall'applicazione  della   presente   legge,
determinato,   per  l'anno  1991,  in  L.  150.000.000,  si  provvede
introducendo le seguenti variazioni,  per  competenza  e  per  cassa,
nello  stato  di  previsione della spesa del bilancio per il medesimo
esercizio
    cap. 323000 "Fondo globale occorrente per  far  fronte  ad  oneri
conseguenti  a  nuovi  provvedimenti  legislativi  riguardanti  spese
correnti". In diminuzione L. 150.000.000;
    cap. 041511 "Iniziative in favore dei giovani per  la  promozione
di scambi internazionali". In aumento L. 150.000.000;
   La  partita  n.  8  dell'elenco  n.  3  allegato  al  bilancio  di
previsione dell'esercizio 1991 e' ridotta di L. 150.000.000.