Art. 4.
 
   La presente legge e' dichiarata urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione.
   E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 19 dicembre 1991
 
                               SALINI