Art. 10.
           Funzionamento del Consiglio di amministrazione
 
   1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la
presenza  di meta' dei componenti in prima convocazione e di un terzo
in seconda convocazione,  fatta  eccezione  per  le  sedute  relative
all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, all'adozione dello
statuto,  all'approvazione  del  regolamento  organico e di eventuali
modifiche di  esso,  all'approvazione  dei  bilanci,  all'istituzione
degli "iat", all'affidamento del servizio di tesoreria ad un Istituto
di  credito,  per le quali e' richiesta la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione.
   2. Le decisioni assunte dal Consiglio  sono  valide  quando  hanno
conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parita' prevale il voto del Presidente.
   3.  La  deliberazione  di cui al punto m) dell'articolo precedente
deve  essere  effettuata  nella  prima  seduta   del   Consiglio   di
amministrazione.
   4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono
svolte dal direttore dell'Azienda.
   5.  I componenti del Consiglio di amministrazione devono risultare
residenti o svolgere in modo continuativo l'attivita'  relativa  alla
propria qualificazione nell'ambito turistico dell'Azienda.
   6.  Il  Consiglio  di amministrazione si riunisce, su convocazione
del Presidente, almeno tre volte all'anno; e' inoltre convocato entro
il termine di otto giorni su richiesta  scritta  di  almeno  1/3  (un
terzo) dei componenti in carica.
  7.  I  componenti  il  Consiglio  di amministrazione decadono dalla
carica nei casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di cui al
precedente art. 8, lettere d) ed e), nonche'  di  quelli  di  cui  al
comma  5  del  presente  articolo,  o  quando non intervengano, senza
giustificato motivo,  a  tre  sedute  consecutive  del  Consiglio  di
amministrazione.
   8.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  il
Consiglio di amministrazione e' presieduto  dal  Sindaco  del  Comune
sede  dell'A.P.T.  o  suo  delegato.  Il Consiglio di amministrazione
nomina nel suo seno il segretario provvisorio.