Art. 11.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
   1.  Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa,
e dura in carica cinque  anni;  continua  ad  esercitare  le  proprie
funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio.
   2.  Esso  e'  composto  da  tre  membri  cosi' scelti: uno tra gli
iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, con  funzioni  di
Presidente,   uno  tra  esperti  in  materia  e  uno  tra  dipendenti
regionali, dotati di specifica professionalita' in materia giuridico-
amministrativa e finanziaria.