Art. 11. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, e dura in carica cinque anni; continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Collegio. 2. Esso e' composto da tre membri cosi' scelti: uno tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente, uno tra esperti in materia e uno tra dipendenti regionali, dotati di specifica professionalita' in materia giuridico- amministrativa e finanziaria.