Art. 12.
            Funzioni del Collegio dei revisori dei conti
 
   1. Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  le  seguenti
funzioni:
     a)  formula  un parere di massima sull'impostazione del bilancio
di previsione nonche'  le  valutazioni  di  bilancio  a  chiusura  di
esercizio;
     b)  redige,  prima  dell'approvazione del conto consuntivo e del
rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati
economici e finanziari della stessa;
     c) verifica, almeno ogni  trimestre,  la  situazione  di  cassa,
l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
     d)  vigila,  attraverso  l'esame  degli  atti  e  dei  documenti
contabili,  sulla  regolarita'  dell'attivita'  dell'Amministrazione,
riferendone   al   Consiglio  di  amministrazione  e  formulando  gli
eventuali rilievi e suggerimenti.
   2. I revisori dei  conti  partecipano  con  voto  consultivo  alle
sedute del Consiglio di amministrazione.
   3.  Copie dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori dei
conti sono inviate al Presidente dell'A.P.T. ed  all'organo  deputato
alla vigilanza ai fini del controllo sull'Azienda.