Art. 12. Funzioni del Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti funzioni: a) formula un parere di massima sull'impostazione del bilancio di previsione nonche' le valutazioni di bilancio a chiusura di esercizio; b) redige, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari della stessa; c) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda; d) vigila, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarita' dell'attivita' dell'Amministrazione, riferendone al Consiglio di amministrazione e formulando gli eventuali rilievi e suggerimenti. 2. I revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione. 3. Copie dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti sono inviate al Presidente dell'A.P.T. ed all'organo deputato alla vigilanza ai fini del controllo sull'Azienda.