Art. 13. I n d e n n i t a' 1. L'indennita' spettante al Presidente o, per il periodo di sostituzione, al Vice Presidente, e' pari al quaranta per cento di quella prevista dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per i Comuni con popolazione pari a quella residente nel territorio rispetto al quale e' competente ciascuna Azienda, e considerando il Presidente equiparato al Sindaco. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e' corrisposta una indennita' di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta in misura pari a quella corrisposta ai consiglieri del Comune di riferimento. 2. Alle indennita', di cui al precedente comma, non si applicano i disposti di cui al 2 comma dell'art. 3 e al 6 comma dell'art. 5 della citata legge n. 816/1985. 3. Le medesime disposizioni di legge sono applicate per le indennita' di missione e l'eventuale rimborso spese. 4. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti, compete il compenso mensile previsto dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 1983, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Ai predetti componenti spetta, altresi', se dovuta, l'indennita' di missione prevista dalla vigente normativa ed il rimborso delle spese di viaggio.