Art. 13.
                         I n d e n n i t a'
 
   1.  L'indennita'  spettante  al  Presidente  o,  per il periodo di
sostituzione, al Vice Presidente, e' pari al quaranta  per  cento  di
quella  prevista  dalla  legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive
modificazioni, per i Comuni con popolazione pari a  quella  residente
nel  territorio  rispetto  al quale e' competente ciascuna Azienda, e
considerando il Presidente equiparato al Sindaco. Ai  componenti  del
Consiglio   di  amministrazione  e'  corrisposta  una  indennita'  di
presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta in misura pari
a quella corrisposta ai consiglieri del Comune di riferimento.
   2. Alle indennita', di cui al precedente comma, non si applicano i
disposti di cui al 2› comma dell'art. 3 e al  6›  comma  dell'art.  5
della citata legge n. 816/1985.
   3.  Le  medesime  disposizioni  di  legge  sono  applicate  per le
indennita' di missione e l'eventuale rimborso spese.
   4. Ai componenti il Collegio dei revisori dei  conti,  compete  il
compenso  mensile previsto dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 1983, n.
25 e successive modificazioni ed integrazioni.
   5.   Ai   predetti   componenti   spetta,   altresi',  se  dovuta,
l'indennita' di missione  prevista  dalla  vigente  normativa  ed  il
rimborso delle spese di viaggio.