Art. 14.
   Disciplina del personale delle Aziende di Promozione Turistica
 
   1.  La Giunta regionale adotta, con proprio provvedimento, sentiti
i Consigli di amministrazione di ciascuna A.P.T., le relative  piante
organiche   tenendo   conto  di  parametri  omogenei,  riferiti  alla
popolazione residente nell'ambito dell'A.P.T.,  all'indice  regionale
delle  strutture ricettive, al numero delle presenze denunciate, alla
dimensione territoriale, alla diversificazione dell'offerta.
   2. I regolamenti organici delle Aziende  di  promozione  turistica
disciplinano,  per  le  parti  che  non  sono  oggetto  di  normativa
regionale, la posizione giuridica del personale dipendente.
   3. Le piante organiche  devono  comunque  prevedere  la  dotazione
minima   di   quattro  unita'  e  l'attribuzione  della  funzione  di
direttore, di norma, a  dipendenti  in  possesso  di  VIII  qualifica
funzionale  e,  per almeno una A.P.T. di ogni provincia, a dipendenti
in possesso di I qualifica dirigenziale di cui alla  L.R.  26  aprile
1984, n. 35.
   4.  Per  i posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per
esame, secondo le modalita' e le  condizioni  previste  dall'apposito
regolamento del personale, in sintonia con la legislazione vigente.
   5.  Le Aziende possono assumere il personale necessario a svolgere
funzioni temporanee con contratti a termine di durata non superiore a
sei mesi ogni anno, o in sostituzione di dipendenti di ruolo assenti,
nelle ipotesi previste dalla vigente  legislazione;  si  utilizza  di
norma,   previa   prova   selettiva,   secondo  le  disposizioni  del
regolamento organico, il contratto a termine, il contratto part-time,
il contratto d'opera.
   6. Ai fini del  trattamento  previdenziale  e  di  quiescenza,  il
personale  delle Aziende, inquadrato a norma della presente legge, ha
diritto al trattamento di fine rapporto, determinato ai  sensi  della
L.R.  8  novembre  1988,  n.  90,  e  conserva  altresi' l'iscrizione
prevista dalla legge 11 aprile  1955,  n.  379,  alla  Cassa  per  le
Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.).
   7.  La  Regione organizza appositi corsi di aggiornamento, volti a
migliorare la specifica professionalita' del personale assegnato alle
AA.P.T.