Art. 16.
                        Ruolo unico regionale
 
   1. Il personale di ruolo degli EE.PP.T. e  delle  AA.AA.C.S.T.  e'
inquadrato  dalla  Giunta  regionale  in  un  ruolo unico regionale e
assegnato alle AA.P.T. a norma della presente legge.
   2. L'inquadramento del personale avverra' sulla base del  criterio
di  corrispondenza  tra  le declaratorie delle qualifiche funzionali,
previste dalle vigenti norme sullo statuto del  personale  regionale,
ed i profili professionali di ciascun dipendente.
   3.  A  tal  fine  ciascun E.P.T. e A.A.C.S.T., entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  provvede  ad
inviare   alla  Regione  l'elenco  del  personale  in  servizio,  con
l'indicazione per ciascun dipendente  dello  stato  giuridico  e  del
trattamento   economico   posseduti   e  del  profilo  professionale,
sottoscritto, per presa visione, da ciascun interessato.
   4. La Giunta  regionale  assegna  il  personale  alle  Aziende  di
Promozione  Turistica  e  agli  Enti  locali  delegati, sulla base di
apposite graduatorie per ciascuna qualifica funzionale.
   5. I criteri per la formazione delle  graduatorie  dovranno  tener
conto  dei  titoli  di  servizio  e  professionali,  della residenza,
dell'anzianita' e della situazione di famiglia del  personale,  oltre
che delle richieste degli interessati.
   6.   L'assegnazione  del  personale  alle  Aziende  di  Promozione
Turistica e' disposta nei limiti delle rispettive  piante  organiche;
l'assegnazione  agli  Enti delegati avviene sulla base di intese pre-
ventive tra la Giunta regionale e gli organi  competenti  degli  Enti
medesimi.
   7. Il personale che allo stato e' iscritto all'INPS in forza delle
norme  regolamentari  o  legislative  vigenti  prima  dell'entrata in
vigore del DPR 14 gennaio  1972,  n.  6,  puo'  mantenere  a  domanda
l'iscrizione   gia'   accesa   nell'Ente   di   provenienza  sino  al
collocamento in quiescenza,  con  l'intera  pregressa  anzianita'  di
servizio maturata.
   8.  Con  l'iscrizione  INADEL  cessano i rapporti previdenziali in
atto e si estinguono le polizze  accese  presso  l'INA  o  gli  altri
eventuali   Istituti   previdenziali.  Al  personale  debbono  essere
corrisposte, tramite gli organismi turistici, le somme  dovute  sulla
base dei servizi complessivi, coperte dalle polizze stesse ai fini di
previdenza.
   9.  Analogamente,  vengono  estinti eventuali libretti di deposito
bancario, accesi presso istituti di credito  in  forza  dell'art.  10
della L.R. 6 settembre 1979, n. 41, e liquidati ai dipendenti.
   10. Previo opportuno conguaglio e con eventuali oneri a carico del
personale  interessato, il medesimo puo' chiedere il ricongiungimento
del fondo liquidato, al fine di ottenerne il cumulo con quello in via
di istituzione ai sensi della L.R. 8 novembre 1988, n. 90.
   11. A domanda  il  personale,  previo  assenso  dell'INADEL,  puo'
chiedere  l'iscrizione  in  data  pregressa  ai  sensi della legge 24
luglio 1977, n. 616.
   12.  In  tal  caso  al  personale  sara'  corrisposta  l'eventuale
differenza derivante dalla estinzione delle polizze di che trattasi o
dei libretti di deposito.
   13 Per assicurare la continuita' del rapporto di impiego, ai  soli
effetti  del  trattamento assistenziale, previdenziale di quiescenza,
l'iscrizione  del  personale  proveniente  dagli  enti  soppressi  e'
eseguita   con   effetto   dal   giorno  successivo  a  quello  della
soppressione dell'ente di provenienza.