Art. 16. Ruolo unico regionale 1. Il personale di ruolo degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. e' inquadrato dalla Giunta regionale in un ruolo unico regionale e assegnato alle AA.P.T. a norma della presente legge. 2. L'inquadramento del personale avverra' sulla base del criterio di corrispondenza tra le declaratorie delle qualifiche funzionali, previste dalle vigenti norme sullo statuto del personale regionale, ed i profili professionali di ciascun dipendente. 3. A tal fine ciascun E.P.T. e A.A.C.S.T., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad inviare alla Regione l'elenco del personale in servizio, con l'indicazione per ciascun dipendente dello stato giuridico e del trattamento economico posseduti e del profilo professionale, sottoscritto, per presa visione, da ciascun interessato. 4. La Giunta regionale assegna il personale alle Aziende di Promozione Turistica e agli Enti locali delegati, sulla base di apposite graduatorie per ciascuna qualifica funzionale. 5. I criteri per la formazione delle graduatorie dovranno tener conto dei titoli di servizio e professionali, della residenza, dell'anzianita' e della situazione di famiglia del personale, oltre che delle richieste degli interessati. 6. L'assegnazione del personale alle Aziende di Promozione Turistica e' disposta nei limiti delle rispettive piante organiche; l'assegnazione agli Enti delegati avviene sulla base di intese pre- ventive tra la Giunta regionale e gli organi competenti degli Enti medesimi. 7. Il personale che allo stato e' iscritto all'INPS in forza delle norme regolamentari o legislative vigenti prima dell'entrata in vigore del DPR 14 gennaio 1972, n. 6, puo' mantenere a domanda l'iscrizione gia' accesa nell'Ente di provenienza sino al collocamento in quiescenza, con l'intera pregressa anzianita' di servizio maturata. 8. Con l'iscrizione INADEL cessano i rapporti previdenziali in atto e si estinguono le polizze accese presso l'INA o gli altri eventuali Istituti previdenziali. Al personale debbono essere corrisposte, tramite gli organismi turistici, le somme dovute sulla base dei servizi complessivi, coperte dalle polizze stesse ai fini di previdenza. 9. Analogamente, vengono estinti eventuali libretti di deposito bancario, accesi presso istituti di credito in forza dell'art. 10 della L.R. 6 settembre 1979, n. 41, e liquidati ai dipendenti. 10. Previo opportuno conguaglio e con eventuali oneri a carico del personale interessato, il medesimo puo' chiedere il ricongiungimento del fondo liquidato, al fine di ottenerne il cumulo con quello in via di istituzione ai sensi della L.R. 8 novembre 1988, n. 90. 11. A domanda il personale, previo assenso dell'INADEL, puo' chiedere l'iscrizione in data pregressa ai sensi della legge 24 luglio 1977, n. 616. 12. In tal caso al personale sara' corrisposta l'eventuale differenza derivante dalla estinzione delle polizze di che trattasi o dei libretti di deposito. 13 Per assicurare la continuita' del rapporto di impiego, ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente dagli enti soppressi e' eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell'ente di provenienza.