Art. 17.
                  Procedure per la formazione delle
             graduatorie e l'assegnazione del personale
 
   1. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge,  la  Giunta  regionale  con  propria  deliberazione
determina i titoli ed il relativo punteggio, calcolati ai fini  della
formazione  delle  graduatorie  di  cui al quarto comma dell'articolo
precedente.
   2. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  Giunta  regionale  nomina  una  Commissione  di
valutazione composta da:
    1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la
presiede;
    2) il dirigente del Servizio Turismo;
    3) il dirigente del Servizio Personale;
    4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative a livello regionale nel settore;
    5)   due   rappresentanti   direttamente   eletti  dal  personale
dipendente degli EE.PP.T. e  delle  AA.AA.C.S.T.,  secondo  modalita'
fissate dalla Giunta regionale.
   3.  Esplica  le  funzioni  di segretario un impiegato regionale di
ruolo non inferiore alla VIII qualifica funzionale.
   4. Entro il medesimo termine di cui al secondo comma del  presente
articolo,  i  dipendenti  degli  organismi turistici che hanno titolo
all'iscrizione nel ruolo unico regionale, presentano alla  Presidenza
della  Giunta regionale domanda di assegnazione, indicando, in ordine
prioritario, tre ambiti di rilevante interesse turistico per  le  cui
AA.P.T.   il   dipendente   opta  ai  fini  dell'assegnazione  o,  in
alternativa,  Ente  locale  destinatario  di   deleghe   in   materia
turistica.
   5. La Commissione entro sessanta giorni dalla data di insediamento
procede  alla  formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica ed
all'assegnazione  del  personale,  che  avviene   dando   progressiva
soddisfazione,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,  alle  opzioni
espresse.
   6. Alle spese di funzionamento della Commissione, si provvede  con
lo  stanziamento,  annualmente,  recato dalla L.R. 10 agosto 1973, n.
35,  e  successive  modificazioni,  iscritto  per   l'anno   corrente
nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa.