Art. 17. Procedure per la formazione delle graduatorie e l'assegnazione del personale 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione determina i titoli ed il relativo punteggio, calcolati ai fini della formazione delle graduatorie di cui al quarto comma dell'articolo precedente. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina una Commissione di valutazione composta da: 1) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede; 2) il dirigente del Servizio Turismo; 3) il dirigente del Servizio Personale; 4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore; 5) due rappresentanti direttamente eletti dal personale dipendente degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T., secondo modalita' fissate dalla Giunta regionale. 3. Esplica le funzioni di segretario un impiegato regionale di ruolo non inferiore alla VIII qualifica funzionale. 4. Entro il medesimo termine di cui al secondo comma del presente articolo, i dipendenti degli organismi turistici che hanno titolo all'iscrizione nel ruolo unico regionale, presentano alla Presidenza della Giunta regionale domanda di assegnazione, indicando, in ordine prioritario, tre ambiti di rilevante interesse turistico per le cui AA.P.T. il dipendente opta ai fini dell'assegnazione o, in alternativa, Ente locale destinatario di deleghe in materia turistica. 5. La Commissione entro sessanta giorni dalla data di insediamento procede alla formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica ed all'assegnazione del personale, che avviene dando progressiva soddisfazione, secondo l'ordine della graduatoria, alle opzioni espresse. 6. Alle spese di funzionamento della Commissione, si provvede con lo stanziamento, annualmente, recato dalla L.R. 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni, iscritto per l'anno corrente nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa.