Art. 18. Programmi operativi delle Aziende di Promozione turistica 1. Le Aziende di promozione turistica predispongono ed attuano programmi annuali e pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'offerta e della domanda turistica, limitatamente al territorio nazionale. 2. A tale fine, le Aziende di Promozione turistica trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, i programmi da attuarsi nell'anno successivo, fornendo i seguenti elementi: gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguirsi nel periodo considerato; i criteri per la determinazione delle iniziative promozionali e pubblicitarie, con l'indicazione delle attivita' di maggiore rilievo da realizzarsi anche di concerto con le altre Aziende od a seguito di incarico o convenzione con Enti locali ed altri Enti pubblici o con privati; i necessari riferimenti alle attivita' preordinate dagli Enti locali, dalle associazioni e dagli operatori turistici con i quali intendono accordarsi; le previsioni finanziarie del programma. 3. I programmi vengono approvati dalla Giunta regionale e concorrono alla formazione del Piano delle iniziative regionali che la Giunta propone al Consiglio regionale, in armonia con le disposizioni dell'art. 4, 2 comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di iniziative da realizzare all'estero, nonche' in armonia con la legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.