Art. 18.
      Programmi operativi delle Aziende di Promozione turistica
 
   1.  Le  Aziende  di  promozione turistica predispongono ed attuano
programmi   annuali   e   pluriennali   finalizzati   allo   sviluppo
dell'offerta  e  della domanda turistica, limitatamente al territorio
nazionale.
   2. A tale fine, le Aziende  di  Promozione  turistica  trasmettono
alla  Giunta  regionale,  entro  il  mese  di  maggio di ogni anno, i
programmi da  attuarsi  nell'anno  successivo,  fornendo  i  seguenti
elementi:
    gli  obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguirsi
nel periodo considerato;
    i criteri per la determinazione delle iniziative  promozionali  e
pubblicitarie,  con l'indicazione delle attivita' di maggiore rilievo
da realizzarsi anche di concerto con le altre Aziende od a seguito di
incarico o convenzione con Enti locali ed altri Enti pubblici  o  con
privati;
    i  necessari  riferimenti  alle  attivita' preordinate dagli Enti
locali, dalle associazioni e dagli operatori turistici  con  i  quali
intendono accordarsi;
    le previsioni finanziarie del programma.
   3.   I  programmi  vengono  approvati  dalla  Giunta  regionale  e
concorrono alla formazione del Piano delle iniziative  regionali  che
la   Giunta  propone  al  Consiglio  regionale,  in  armonia  con  le
disposizioni dell'art. 4, 2› comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  in  tema  di  iniziative  da
realizzare all'estero, nonche' in armonia con la  legge  regionale  4
giugno 1980, n. 50.