Art. 19.
               Direttive per la formazione dei bilanci
 
   1.  La  Giunta  regionale  approva, entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, uno schema tipo di regolamento contabile
e di bilancio, attenendosi, per quanto  riguarda  la  classificazione
delle  entrate  e  delle  spese,  ai principi di cui all'art. 9 della
legge 19 maggio 1976, n. 335, e  alla  legge  regionale  29  dicembre
1977,  n.  81,  avendo tuttavia riguardo alle caratteristiche ed alle
esigenze proprie delle Aziende di Promozione turistica.
   2. La Giunta regionale puo', altresi', entro il  30  settembre  di
ogni  anno, impartire direttive per la predisposizione dei bilanci di
previsione delle Aziende di Promozione turistica,  relativi  all'anno
successivo,  con  particolare  riguardo  al tasso di incremento della
spesa globale e delle spese per le funzioni normali.
   3. Qualora, entro il termine stabilito,  non  siano  impartite  le
direttive  di  cui al comma precedente, le ultime direttive impartite
si intendono confermate per un ulteriore esercizio finanziario.
   4. Le Aziende di Promozione turistica  redigono  un  documento  di
sintesi  dei  loro conti consuntivi da allegare alla nota preliminare
contemplata dall'art. 69 della legge regionale n. 81/1977.