Art. 19. Direttive per la formazione dei bilanci 1. La Giunta regionale approva, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di regolamento contabile e di bilancio, attenendosi, per quanto riguarda la classificazione delle entrate e delle spese, ai principi di cui all'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e alla legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, avendo tuttavia riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie delle Aziende di Promozione turistica. 2. La Giunta regionale puo', altresi', entro il 30 settembre di ogni anno, impartire direttive per la predisposizione dei bilanci di previsione delle Aziende di Promozione turistica, relativi all'anno successivo, con particolare riguardo al tasso di incremento della spesa globale e delle spese per le funzioni normali. 3. Qualora, entro il termine stabilito, non siano impartite le direttive di cui al comma precedente, le ultime direttive impartite si intendono confermate per un ulteriore esercizio finanziario. 4. Le Aziende di Promozione turistica redigono un documento di sintesi dei loro conti consuntivi da allegare alla nota preliminare contemplata dall'art. 69 della legge regionale n. 81/1977.