Art. 2. Ambiti turisticamente rilevanti 1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono individuati e delimitati gli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente legge. 2. Le eventuali modifiche all'individuazione e delimitazione degli ambiti turisticamente rilevanti sono adottate con legge regionale.