Art. 2.
                   Ambiti turisticamente rilevanti
 
  1.  Ai  sensi  dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono
individuati e delimitati gli ambiti turisticamente rilevanti  di  cui
all'Allegato  A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente legge.
   2. Le eventuali modifiche all'individuazione e delimitazione degli
ambiti turisticamente rilevanti sono adottate con legge regionale.