Art. 20.
                       Formazione dei bilanci
 
   1. I bilanci annuali di previsione  delle  Aziende  di  Promozione
turistica  sono redatti in conformita' delle direttive e degli schemi
tipo di cui all'articolo precedente, assumendo come riferimento,  per
l'entita'  delle  previsioni  di  entrate  dipendenti  da  contributi
regionali,   le  eventuali  statuizioni  delle  leggi  regionali  che
disciplinano questi ultimi, e le  previsioni  contenute  nei  bilanci
annuali e pluriennali della Regione.
   2. I bilanci delle Aziende di Promozione turistica sono redatti in
termini  di  competenza  e  di  cassa,  e devono essere deliberati in
pareggio.
   3. Sono altresi' vietate le gestioni fuori bilancio.