Art. 20. Formazione dei bilanci 1. I bilanci annuali di previsione delle Aziende di Promozione turistica sono redatti in conformita' delle direttive e degli schemi tipo di cui all'articolo precedente, assumendo come riferimento, per l'entita' delle previsioni di entrate dipendenti da contributi regionali, le eventuali statuizioni delle leggi regionali che disciplinano questi ultimi, e le previsioni contenute nei bilanci annuali e pluriennali della Regione. 2. I bilanci delle Aziende di Promozione turistica sono redatti in termini di competenza e di cassa, e devono essere deliberati in pareggio. 3. Sono altresi' vietate le gestioni fuori bilancio.