Art. 21.
                      Approvazione dei bilanci
 
   1. I bilanci di previsione delle Aziende di  Promozione  turistica
sono  deliberati  dal Consiglio d'amministrazione e sono inviati alla
Giunta regionale, per l'approvazione,  unitamente  ad  una  relazione
illustrativa,  entro  il  15 novembre dell'anno precedente a quello a
cui si riferiscono.
   2. La Giunta regionale puo'  chiedere  all'Azienda  chiarimenti  o
elementi  integrativi  di  giudizio,  ovvero  chiedere all'Azienda di
apportare modifiche al bilancio per adeguarlo  alle  disposizioni  di
legge o alle direttive impartite.