Art. 21. Approvazione dei bilanci 1. I bilanci di previsione delle Aziende di Promozione turistica sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e sono inviati alla Giunta regionale, per l'approvazione, unitamente ad una relazione illustrativa, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono. 2. La Giunta regionale puo' chiedere all'Azienda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero chiedere all'Azienda di apportare modifiche al bilancio per adeguarlo alle disposizioni di legge o alle direttive impartite.