Art. 22. Diniego di approvazione del bilancio 1. Il diniego di approvazione del bilancio da parte della Giunta regionale, motivato dal mancato adeguamento alle disposizioni di legge o alle direttive impartite, comporta di diritto la decadenza degli amministratori dell'Ente. In tal caso entro dieci giorni il Presidente della Giunta regionale dichiara con proprio decreto la decadenza degli stessi e nomina un Commissario per l'amministrazione ordinaria dell'Azienda, il quale provvede alla formulazione del bilancio ed agli atti dovuti. 2. Allo stesso Commissario e' affidata la rappresentanza legale dell'Azienda.