Art. 22.
                Diniego di approvazione del bilancio
 
   1.  Il  diniego di approvazione del bilancio da parte della Giunta
regionale, motivato dal  mancato  adeguamento  alle  disposizioni  di
legge  o  alle  direttive impartite, comporta di diritto la decadenza
degli amministratori dell'Ente. In tal caso  entro  dieci  giorni  il
Presidente  della  Giunta  regionale  dichiara con proprio decreto la
decadenza degli stessi e nomina un Commissario per  l'amministrazione
ordinaria  dell'Azienda,  il  quale  provvede  alla  formulazione del
bilancio ed agli atti dovuti.
   2. Allo stesso Commissario e' affidata  la  rappresentanza  legale
dell'Azienda.