Art. 23.
                       Esecuzione delle spese
 
   1.  L'esecuzione delle spese delle Aziende di Promozione turistica
per l'attuazione di programmi per i quali la legge regionale richiede
apposita approvazione da parte di organi della Regione e' subordinata
alla previa approvazione dei programmi medesimi.
   2. In ogni caso le Aziende non possono assumere impegni  di  spesa
di entita' superiore a quelli delle entrate accertate.