Art. 23. Esecuzione delle spese 1. L'esecuzione delle spese delle Aziende di Promozione turistica per l'attuazione di programmi per i quali la legge regionale richiede apposita approvazione da parte di organi della Regione e' subordinata alla previa approvazione dei programmi medesimi. 2. In ogni caso le Aziende non possono assumere impegni di spesa di entita' superiore a quelli delle entrate accertate.