Art. 24.
                       Variazioni del bilancio
 
   1.  Alle  variazioni  del  bilancio  delle  Aziende  di Promozione
turistica che comportino aumenti o  riduzioni  di  spesa  di  entita'
superiore  al  30%  delle  poste iscritte nel bilancio, storni da una
all'altra delle fondamentali ripartizioni delle spese, si applicano i
precedenti articoli 20 e 21, salvo  che  l'aumento  o  la  variazione
siano disposti in attuazione ed in conformita' di decisioni di organi
regionali.