Art. 24. Variazioni del bilancio 1. Alle variazioni del bilancio delle Aziende di Promozione turistica che comportino aumenti o riduzioni di spesa di entita' superiore al 30% delle poste iscritte nel bilancio, storni da una all'altra delle fondamentali ripartizioni delle spese, si applicano i precedenti articoli 20 e 21, salvo che l'aumento o la variazione siano disposti in attuazione ed in conformita' di decisioni di organi regionali.