Art. 25.
                        Entrate e patrimonio
 
   1. Sono entrate delle AA.P.T.:
     a)  i  tributi,  le  compartecipazioni  a tributi e i contributi
sostitutivi di tributi soppressi;
     b) i contributi della Regione;
     c) i contributi di enti pubblici e di privati;
     d) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
     e) altri proventi.
   2. Gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale  sono
ripartiti  fra  le  AA.P.T. con deliberazione della Giunta regionale,
sentita la competente Commissione Consiliare.
   3. In  regime  di  autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del
bilancio,  si  applica  in  favore  delle  AA.P.T. il disposto di cui
all'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 57.