Art. 25. Entrate e patrimonio 1. Sono entrate delle AA.P.T.: a) i tributi, le compartecipazioni a tributi e i contributi sostitutivi di tributi soppressi; b) i contributi della Regione; c) i contributi di enti pubblici e di privati; d) redditi e proventi patrimoniali e di gestione; e) altri proventi. 2. Gli appositi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale sono ripartiti fra le AA.P.T. con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare. 3. In regime di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, si applica in favore delle AA.P.T. il disposto di cui all'art. 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 57.