Art. 26. C o n t r o l l i 1. Sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta regionale, oltre allo statuto, i seguenti atti fondamentali delle AA.P.T.: 1) bilancio preventivo, variazioni e storni; 2) programma annuale o pluriennale di attivita'; 3) conto consuntivo e stato patrimoniale; 4) regolamento del personale, pianta organica ed altri atti deliberativi relativi al personale; 5) regolamenti per la disciplina delle attivita' dell'Azienda; 6) deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui e i servizi di tesoreria; 7) deliberazioni relative all'acquisto, alienazione e locazione di beni immobili e le liti attive e passive; 8) convenzioni con le Province, di cui al successivo art. 31, secondo comma, e convenzioni con i Comuni, di cui al successivo art. 32, terzo comma, punto 2). 2. Tali deliberazioni devono essere trasmesse alla Giunta regionale - Servizio turismo - Ufficio Organizzazione e Vigilanza - entro trenta giorni dall'adozione e diventano esecutive ove la Giunta regionale non ne abbia negato l'approvazione entro quaranta giorni dal loro ricevimento o dal ricevimento, in fase istruttoria, dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giiudizio eventualmente richiesti, entro detto termine, dalla Giunta regionale tramite il competente Servizio turismo. 3. La richiesta di chiarimenti puo' essere avanzata, in fase istruttoria, per una sola volta. 4. I relativi provvedimenti di non approvazione degli atti da parte della Giunta regionale devono recare apposita motivazione. 5. Le deliberazioni non soggette ad approvazione devono, comunque, essere trasmesse mensilmente, con apposito elenco, alla Giunta regionale - Servizio turismo - che ne puo' richiedere copia per eventuali verifiche. 6. Il controllo sugli atti e sugli organi delle AA.P.T. viene esercitato dalla Giunta regionale avvalendosi per l'istruttoria del Servizio turismo - Ufficio Organizzazione e Vigilanza.