Art. 26.
                          C o n t r o l l i
 
   1. Sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta  regionale,
oltre allo statuto, i seguenti atti fondamentali delle AA.P.T.:
    1) bilancio preventivo, variazioni e storni;
    2) programma annuale o pluriennale di attivita';
    3) conto consuntivo e stato patrimoniale;
    4)  regolamento  del  personale,  pianta  organica  ed altri atti
deliberativi relativi al personale;
    5) regolamenti per la disciplina delle attivita' dell'Azienda;
    6) deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui e i servizi di
tesoreria;
    7) deliberazioni relative all'acquisto, alienazione  e  locazione
di beni immobili e le liti attive e passive;
    8)  convenzioni  con  le  Province, di cui al successivo art. 31,
secondo comma, e convenzioni con i Comuni, di cui al successivo  art.
32, terzo comma, punto 2).
   2.   Tali   deliberazioni  devono  essere  trasmesse  alla  Giunta
regionale - Servizio turismo - Ufficio Organizzazione e  Vigilanza  -
entro trenta giorni dall'adozione e diventano esecutive ove la Giunta
regionale  non  ne  abbia negato l'approvazione entro quaranta giorni
dal loro ricevimento o dal  ricevimento,  in  fase  istruttoria,  dei
chiarimenti  e  degli elementi integrativi di giiudizio eventualmente
richiesti, entro detto termine, dalla  Giunta  regionale  tramite  il
competente Servizio turismo.
   3.  La  richiesta  di  chiarimenti  puo'  essere avanzata, in fase
istruttoria, per una sola volta.
   4. I relativi provvedimenti di  non  approvazione  degli  atti  da
parte della Giunta regionale devono recare apposita motivazione.
   5. Le deliberazioni non soggette ad approvazione devono, comunque,
essere  trasmesse  mensilmente,  con  apposito  elenco,  alla  Giunta
regionale - Servizio turismo -  che  ne  puo'  richiedere  copia  per
eventuali verifiche.
   6.  Il  controllo  sugli  atti  e sugli organi delle AA.P.T. viene
esercitato dalla Giunta regionale avvalendosi per  l'istruttoria  del
Servizio turismo - Ufficio Organizzazione e Vigilanza.