Art. 27. Controllo ispettivo 1. Il Presidente della Giunta regionale, su iniziativa del componente la Giunta preposto al Settore turismo, puo', con decreto, disporre ispezioni sulle AA.P.T. mediante la nomina di un ispettore scelto tra i funzionari regionali di qualifica non inferiore all'ottavo livello, al fine di relazionare sull'attivita' dell'azienda.