Art. 27.
                         Controllo ispettivo
 
   1.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale,  su  iniziativa  del
componente la Giunta preposto al Settore turismo, puo', con  decreto,
disporre  ispezioni  sulle AA.P.T. mediante la nomina di un ispettore
scelto  tra  i  funzionari  regionali  di  qualifica  non   inferiore
all'ottavo   livello,   al   fine   di   relazionare   sull'attivita'
dell'azienda.