Art. 28.
                        Controllo sostitutivo
 
   1. In caso  di  omissione  o  ritardo  nell'adozione  di  un  atto
obbligatorio  da  parte  dell'Azienda,  il  Presidente  della  Giunta
regionale, su conforme deliberazione della stessa e previa diffida  a
provvedere  entro  un  termine  prefissato,  delibera la nomina di un
commissario "ad acta" che cura, con i  poteri  dell'organo  aziendale
competente, l'emanazione dei provvedimenti necessari.
   2.  Gli  organi  aziendali  possono  essere sciolti o revocati con
decreto  del  Presidente  della   Giunta   regionale,   su   conforme
deliberazione  della  stessa  e  previa  motivata diffida, in caso di
rilevata  inefficienza  amministrativa  o  per   gravi   e   ripetute
violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni
programmatiche ovvero di direttive degli organi regionali.
   3.  Con  il decreto di scioglimento viene nominato un commissario,
che provvede all'amministrazione dell'azienda ed alla  redazione  del
bilancio   fino  a  quando  gli  organi  aziendali  non  siano  stati
rinnovati, a norma dell'art. 7 e seguenti della presente legge.