Art. 28. Controllo sostitutivo 1. In caso di omissione o ritardo nell'adozione di un atto obbligatorio da parte dell'Azienda, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e previa diffida a provvedere entro un termine prefissato, delibera la nomina di un commissario "ad acta" che cura, con i poteri dell'organo aziendale competente, l'emanazione dei provvedimenti necessari. 2. Gli organi aziendali possono essere sciolti o revocati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche ovvero di direttive degli organi regionali. 3. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario, che provvede all'amministrazione dell'azienda ed alla redazione del bilancio fino a quando gli organi aziendali non siano stati rinnovati, a norma dell'art. 7 e seguenti della presente legge.