Art. 29.
  Comitato per il coordinamento della politica turistica regionale
 
   1.  Al  fine  di  garantire  la  necessaria  correlazione  tra  la
programmazione  regionale  ed  i  programmi  pluriennali e annuali di
promozione turistica, nonche' di individuare la metodologia  per  una
corretta  integrazione  tra  gli  investimenti,  le  attivita'  e gli
obiettivi tesi al potenziamento ed alla qualificazione  del  prodotto
turistico,  e'  costituito,  con  decreto del Presidente della Giunta
regionale, il Comitato consultivo per il coordinamento della politica
turistica regionale.
   2. Tale comitato e' composto da:
     a) Componente la Giunta regionale preposto al  Settore  turismo,
con funzione di Presidente;
     b)  Presidente  della  Commissione  consiliare competente, o suo
delegato, con funzione di vice presidente;
     c) i Presidenti delle AA.P.T. operanti nella regione;
     d)  quattro  rappresentanti  degli operatori turistici designati
dalle organizzazioni  di  categoria  e/o  dai  consorzi  maggiormente
rapresentative degli stessi operatori;
     e)  un  rappresentante  dei  parchi  sia nazionali che regionali
della Regione Abruzzo.
   3. Ai componenti spetta il rimborso spese secondo la  legislazione
regionale vigente.
   4. Fino alla data delle elezioni di tutti i componenti di cui alla
lettera  c)  del precedente secondo comma, fanno parte del Comitato i
Presidenti degli Enti  provinciali  per  il  turismo  operanti  nella
Regione o loro delegati.
   5.  Il Comitato furmula proposte ed esprime pareri sui problemi di
interesse generale in materia di turismo e sugli  atti  di  indirizzo
concernenti le iniziative promozionali regionali. Esso ha sede presso
la Giunta regionale - Settore turismo - e si riunisce su convocazione
del  suo  Presidente.  Il Comitato assume le proprie determinazioni a
maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno  la
meta'  dei  suoi  componenti, in prima convocazione, e di un terzo in
seconda convocazione, purche' questi siano stati messi  a  conoscenza
della  data  e  degli  argomenti  della riiunione almeno sette giorni
prima della data medesima.