Art. 29. Comitato per il coordinamento della politica turistica regionale 1. Al fine di garantire la necessaria correlazione tra la programmazione regionale ed i programmi pluriennali e annuali di promozione turistica, nonche' di individuare la metodologia per una corretta integrazione tra gli investimenti, le attivita' e gli obiettivi tesi al potenziamento ed alla qualificazione del prodotto turistico, e' costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato consultivo per il coordinamento della politica turistica regionale. 2. Tale comitato e' composto da: a) Componente la Giunta regionale preposto al Settore turismo, con funzione di Presidente; b) Presidente della Commissione consiliare competente, o suo delegato, con funzione di vice presidente; c) i Presidenti delle AA.P.T. operanti nella regione; d) quattro rappresentanti degli operatori turistici designati dalle organizzazioni di categoria e/o dai consorzi maggiormente rapresentative degli stessi operatori; e) un rappresentante dei parchi sia nazionali che regionali della Regione Abruzzo. 3. Ai componenti spetta il rimborso spese secondo la legislazione regionale vigente. 4. Fino alla data delle elezioni di tutti i componenti di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, fanno parte del Comitato i Presidenti degli Enti provinciali per il turismo operanti nella Regione o loro delegati. 5. Il Comitato furmula proposte ed esprime pareri sui problemi di interesse generale in materia di turismo e sugli atti di indirizzo concernenti le iniziative promozionali regionali. Esso ha sede presso la Giunta regionale - Settore turismo - e si riunisce su convocazione del suo Presidente. Il Comitato assume le proprie determinazioni a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti, in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione, purche' questi siano stati messi a conoscenza della data e degli argomenti della riiunione almeno sette giorni prima della data medesima.