Art. 3. Aziende di Promozione Turistica 1. Con la presente legge e' istituita in ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante, di cui all'Allegato A, un'Azienda di Promozione Turistica, denominata A.P.T., dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, munita di autonomia amministrativa e di gestione quale Ente strumentale della Regione. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione delle AA.P.T. 3. Le denominazioni e le sedi delle AA.P.T., con i relativi ambiti territoriali, sono indicati nell'allegato A. 4. Le AA.P.T. agiscono con criteri di managerialita' e perseguono obiettivi di produttivita' nella gestione.