Art. 3.
                   Aziende di Promozione Turistica
 
  1.  Con  la  presente  legge  e'  istituita   in   ciascun   ambito
territoriale   turisticamente   rilevante,  di  cui  all'Allegato  A,
un'Azienda di Promozione  Turistica,  denominata  A.P.T.,  dotata  di
personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,  munita  di autonomia
amministrativa e di gestione quale Ente strumentale della Regione.
   2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente della Giunta  regionale  provvede,  con
proprio decreto, alla costituzione delle AA.P.T.
   3. Le denominazioni e le sedi delle AA.P.T., con i relativi ambiti
territoriali, sono indicati nell'allegato A.
   4.  Le AA.P.T. agiscono con criteri di managerialita' e perseguono
obiettivi di produttivita' nella gestione.