Art. 30.
Programma promozionale regionale e programmi esecutivi di attuazione
 
   1. La Regione  elabora  il  programma  promozionale  regionale  di
durata  triennale,  contenente le direttive generali, gli obiettivi e
gli strumenti di intervento,  l'indicazione  delle  aree  geografiche
verso  le  quali  deve  essere  prevalentemente  rivolta  la  propria
attivita' e la previsione di massima per gli importi globali di spesa
per ciascuna area.
   2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro
il 31 gennaio dell'anno precedente a  quello  cui  si  riferisce,  il
programma  promozionale regionale ed emana direttive per l'attuazione
dei programmi esecutivi annuali, in  armonia  con  la  programmazione
nazionale  e  regionale  e  con  i  piani regionali di intervento dei
settori commercio,  artigianato,  fiere  e  mercanti,  agriturismo  e
trasporti.
   3.  In  attuazione  del  programma  promozionale regionale e delle
direttive emanate dal Consiglio  regionale,  la  Giunta,  sentito  il
Comitato  per il coordinamento della politica turistica, adotta entro
il 28 febbraio di ciascun anno il programma esecutivo annuale in  cui
vengono  definite le modalita' di attuazione delle singole iniziative
da realizzare nell'anno successivo.
   4. La  Giunta  regionale,  nello  svolgimento  delle  funzioni  di
promozione  turistica, realizza singoli progetti o azioni coordinate,
anche stipulando convenzioni con enti,  imprese  ed  altri  organismi
pubblici  e  privati, nonche' con esperti particolarmente qualificati
nelle materie di competenza.
   5. Il programma promozionale regionale ed  i  programmi  esecutivi
annuali  sono  inviati al Ministero del turismo e dello spettacolo ed
all'ENIT, ai fini del coordinamento  con  il  programma  promozionale
nazionale.
  6.  Al  fine  di migliorare la struttura organizzativa della Giunta
regionale per l'espletamento delle attivita' previste dalla  presente
legge,  il  Settore  turismo previsto dalla legge regionale 21 maggio
1985, n. 58, allegato C,  cosi'  come  integrato  dal  secondo  comma
dell'art.  8  della  legge  regionale  14  luglio  1987,  n.  39,  e'
articolato come segue:
    Servizio promozione turistica (D.A.)
    Servizio organizzazione turistica e vigilanza (D.A.)
    Servizio strutture turistiche (D.A.);
    le integrazioni di  cui  sopra  non  comportano  variazione  alla
dotazione organica complessiva del ruolo del personale regionale, ne'
modifica  alcuna  alla  dotazione  organica  delle singole qualifiche
funzionali previste dalla legge regionale n. 58/1988.
   7.  Per  l'espletamento  dei  compiti  di  supporto  al   Servizio
promozione  turistica,  la  Giunta  regionale  puo'  avvalersi  della
collaborazione di esperti esterni, in numero  non  superiore  a  tre.
Alla  relativa  spesa  si  fa fronte con lo stanziamento iscritto nel
bilancio regionale  per  l'attivita'  di  promozione  turistica.  Per
quanto  attiene  alle  modalita'  di  conferimento  dell'incarico,  i
compensi da corrispondere ed i casi di incompatibilita', si applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1986, n.  52,
e successive modificazioni ed integrazioni.
   8.  Il  Consiglio  regionale,  entro trenta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  nel  rispetto   delle   disposizioni
contenute  negli  articoli  22 e 23 della legge regionale 18 dicembre
1987, n. 97, provvede ad apportare variazioni alla dotazione organica
del Settore turismo che non comportino  comunque  modificazioni  alla
dotazione organica complessiva del ruolo del personale regionale, ne'
modifica  alcuna  alla  dotazione  organica  delle singole qualifiche
funzionali previste dalla legge regionale  n.  58/1985  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni.  In  particolare,  dette  variazioni
dovranno prevedere:
    trasformazione  di  n.  2  posti  vacanti  di  settima  qualifica
funzionale  in  altrettanti posti di settima qualifica funzionale con
profilo professionale di istruttore direttivo interprete;
    variazione dell'articolazione  e  denominazione  degli  Uffici  e
delle  Unita'  operative  nell'ambito  dei Servizi del settore, cosi'
come definite dalle tabelle allegate alla legge regionale n.  58/1985
e successive modificazioni ed integrazioni.