Art. 30. Programma promozionale regionale e programmi esecutivi di attuazione 1. La Regione elabora il programma promozionale regionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attivita' e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il programma promozionale regionale ed emana direttive per l'attuazione dei programmi esecutivi annuali, in armonia con la programmazione nazionale e regionale e con i piani regionali di intervento dei settori commercio, artigianato, fiere e mercanti, agriturismo e trasporti. 3. In attuazione del programma promozionale regionale e delle direttive emanate dal Consiglio regionale, la Giunta, sentito il Comitato per il coordinamento della politica turistica, adotta entro il 28 febbraio di ciascun anno il programma esecutivo annuale in cui vengono definite le modalita' di attuazione delle singole iniziative da realizzare nell'anno successivo. 4. La Giunta regionale, nello svolgimento delle funzioni di promozione turistica, realizza singoli progetti o azioni coordinate, anche stipulando convenzioni con enti, imprese ed altri organismi pubblici e privati, nonche' con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza. 5. Il programma promozionale regionale ed i programmi esecutivi annuali sono inviati al Ministero del turismo e dello spettacolo ed all'ENIT, ai fini del coordinamento con il programma promozionale nazionale. 6. Al fine di migliorare la struttura organizzativa della Giunta regionale per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente legge, il Settore turismo previsto dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, allegato C, cosi' come integrato dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39, e' articolato come segue: Servizio promozione turistica (D.A.) Servizio organizzazione turistica e vigilanza (D.A.) Servizio strutture turistiche (D.A.); le integrazioni di cui sopra non comportano variazione alla dotazione organica complessiva del ruolo del personale regionale, ne' modifica alcuna alla dotazione organica delle singole qualifiche funzionali previste dalla legge regionale n. 58/1988. 7. Per l'espletamento dei compiti di supporto al Servizio promozione turistica, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione di esperti esterni, in numero non superiore a tre. Alla relativa spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale per l'attivita' di promozione turistica. Per quanto attiene alle modalita' di conferimento dell'incarico, i compensi da corrispondere ed i casi di incompatibilita', si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 97, provvede ad apportare variazioni alla dotazione organica del Settore turismo che non comportino comunque modificazioni alla dotazione organica complessiva del ruolo del personale regionale, ne' modifica alcuna alla dotazione organica delle singole qualifiche funzionali previste dalla legge regionale n. 58/1985 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dette variazioni dovranno prevedere: trasformazione di n. 2 posti vacanti di settima qualifica funzionale in altrettanti posti di settima qualifica funzionale con profilo professionale di istruttore direttivo interprete; variazione dell'articolazione e denominazione degli Uffici e delle Unita' operative nell'ambito dei Servizi del settore, cosi' come definite dalle tabelle allegate alla legge regionale n. 58/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.