Art. 31. Ruolo delle province e delega delle funzioni 1. Le province, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concorrono alla determinazione della programmazione regionale in tema di organizzazione e incremento dell'economia turistica, formulando annualmente alla Giunta regionale proposte relative al proprio territorio. 2. Le province possono avvalersi, previa convenzione, della collaborazione delle AA.P.T. per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni deliberate nell'ambito delle proprie competenze. 3. Alle province sono delegate le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 4. Alle province sono altresi' delegate le funzioni amministrative riguardanti la pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. A tal fine gli operatori delle strutture ricettive, nonche' gli esercenti delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni prescritte dalla predetta legge, secondo le modalita' stabilite dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, alle Province competenti per territorio.