Art. 31.
            Ruolo delle province e delega delle funzioni
 
   1.  Le  province,  nell'ambito delle competenze ad esse attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n.  142,  concorrono  alla  determinazione
della programmazione regionale in tema di organizzazione e incremento
dell'economia turistica, formulando annualmente alla Giunta regionale
proposte relative al proprio territorio.
   2.  Le  province  possono  avvalersi,  previa  convenzione,  della
collaborazione  delle  AA.P.T.  per  l'esecuzione  di  iniziative   e
manifestazioni deliberate nell'ambito delle proprie competenze.
   3.  Alle  province  sono  delegate  le  funzioni amministrative in
materia di classificazione delle  strutture  ricettive  di  cui  agli
articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
   4. Alle province sono altresi' delegate le funzioni amministrative
riguardanti  la  pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture
ricettive, nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite
in regime di concessione di cui all'art.  1  della  legge  25  agosto
1991,  n.  284.  A  tal fine gli operatori delle strutture ricettive,
nonche' gli esercenti delle  attivita'  turistiche  ad  uso  pubblico
gestite  in  regime  di  concessione,  sono  tenuti  ad effettuare le
comunicazioni prescritte dalla predetta legge, secondo  le  modalita'
stabilite dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, alle Province
competenti per territorio.