Art. 32. Deleghe ai comuni 1. Ai comuni e' delegato, oltre all'esercizio delle funzioni gia' delegate con leggi regionali di settore, l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo ed industria alberghiera, esercitate sia direttamente dalla Regione sia dagli Enti soppressi ai sensi della presente legge, relative a: 1) vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione e di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive nonche' delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284, delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217; 2) vigilanza e controllo sul vincolo di destinazione di cui all'art. 8 della legge n. 217/1983; 3) vigilanza e controllo sulle attivita' turistiche e ricettive svolte nel territorio comunale dalle associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 10 della legge n. 217/1983 ed applicazione delle relative sanzioni amministrative; 4) vigilanza e controllo sull'attivita' non professionale di coloro che svolgono le attivita' di cui all'art. 2 della legge n. 217/1983, a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi associativi, di cui all'art. 10 della medesima legge che operano nel settore turismo e del tempo libero, ed applicazione delle relative sanzioni amministrative; 5) formulazione dei pareri di cui all'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, fino all'attuazione della delega di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 6) gestione del demanio ai fini turistici, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 su un piano generale di riferimento predisposto dalla Regione. 2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo. 3. I comuni hanno altresi' titolo: 1) a formulare proposte specifiche alle AA.P.T. per iniziative o manifestazioni turistiche, in vista della formazione del bilancio preventivo annuale e del relativo programma. Le Aziende di Promozione turistica sono tenute a motivare l'eventuale diniego; 2) ad avvalersi, previa convenzione, della collaborazione delle Aziende di Promozione turistica per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico ed artistico.