Art. 32.
                          Deleghe ai comuni
 
   1.  Ai comuni e' delegato, oltre all'esercizio delle funzioni gia'
delegate con leggi regionali di settore, l'esercizio  delle  funzioni
amministrative   regionali   in   materia  di  turismo  ed  industria
alberghiera, esercitate sia direttamente dalla Regione sia dagli Enti
soppressi ai sensi della presente legge, relative a:
    1) vigilanza e  applicazione  delle  sanzioni  amministrative  in
materia  di  classificazione  e  di  trasmissione e pubblicazione dei
prezzi dei servizi delle strutture ricettive nonche' delle  attivita'
turistiche  ad  uso  pubblico gestite in regime di concessione di cui
all'art. 1 della legge  25  agosto  1991,  n.  284,  delle  strutture
ricettive  di  cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n.
217;
    2) vigilanza e controllo  sul  vincolo  di  destinazione  di  cui
all'art. 8 della legge n. 217/1983;
    3)  vigilanza  e controllo sulle attivita' turistiche e ricettive
svolte nel territorio comunale  dalle  associazioni  senza  scopo  di
lucro,  di  cui  all'art.  10 della legge n. 217/1983 ed applicazione
delle relative sanzioni amministrative;
    4) vigilanza e  controllo  sull'attivita'  non  professionale  di
coloro  che  svolgono  le  attivita' di cui all'art. 2 della legge n.
217/1983, a favore dei soci ed  assistiti  degli  enti  ed  organismi
associativi,  di cui all'art. 10 della medesima legge che operano nel
settore turismo e del tempo libero, ed  applicazione  delle  relative
sanzioni amministrative;
    5)  formulazione  dei  pareri  di  cui all'art. 41 della legge 31
dicembre 1982, n.  979,  fino  all'attuazione  della  delega  di  cui
all'art.  59  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
    6) gestione del demanio ai fini turistici, ai sensi dell'art.  59
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 616/1977 su un piano
generale di riferimento predisposto dalla Regione.
   2. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  sono  devoluti  ai
comuni  a  corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e
controllo.
   3. I comuni hanno altresi' titolo:
    1) a formulare proposte specifiche alle AA.P.T. per iniziative  o
manifestazioni  turistiche,  in  vista  della formazione del bilancio
preventivo annuale e del relativo programma. Le Aziende di Promozione
turistica sono tenute a motivare l'eventuale diniego;
    2) ad avvalersi, previa convenzione, della  collaborazione  delle
Aziende  di  Promozione  turistica  per  l'esecuzione di iniziative e
manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza,  con
particolare    riferimento   alla   valorizzazione   del   patrimonio
paesaggistico, storico ed artistico.