Art. 34.
           Conferenza biennale per la promozione turistica
 
   1. La Conferenza biennale per la promozione turistica e' convocata
dal Presidente della Giunta regionale, o dal competente  preposto  al
Turismo, nel mese di gennaio.
   2.  Essa  esprime  pareri  e  giudizi  sui  risultati conseguiti a
livello regionale nel biennio precedente;  individua  la  metodologia
per  una  corretta  integrazione  tra gli investimenti e le attivita'
pubbliche e private nel  settore;  suggerisce  i  provvedimenti  piu'
opportuni   per   conseguire   gli   obiettivi  e  le  finalita'  del
potenziamento e qualificazione dell'offerta regionale.
   3. Alla Conferenza biennale partecipano:
    il presidente della Giunta regionale e  i  componenti  la  Giunta
delegati  ai  settori: turismo, promozione culturale, programmazione,
bilancio, agricoltura, commercio e  artigianato,  sanita',  ecologia,
trasporti;
    i presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia;
    i residenti delle AA.P.T. o loro delegati;
    i   presidenti  delle  amministrazioni  provinciali  o  assessori
delegati;
    i presidenti delle comunita' montane o loro delegati;
    i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000  abitanti
e dei comuni sedi di A.P.T.;
    i   presidenti   delle  associazioni  regionali  degli  operatori
turistici;
    i segretari regionali delle organizzazioni sindacali del  turismo
maggiormente rappresentative;
    esperti   in  materia  turistica  o  altre  personalita'  che  il
presidente della Giunta regionale, o il componente la Giunta delegato
al turismo, riterra' opportuno invitare.
   4. Alla  relativa  spesa  si  fara'  fronte  con  lo  stanziamento
iscritto   nel  bilancio  regionale  per  l'attivita'  di  promozione
turistica.