Art. 34. Conferenza biennale per la promozione turistica 1. La Conferenza biennale per la promozione turistica e' convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dal competente preposto al Turismo, nel mese di gennaio. 2. Essa esprime pareri e giudizi sui risultati conseguiti a livello regionale nel biennio precedente; individua la metodologia per una corretta integrazione tra gli investimenti e le attivita' pubbliche e private nel settore; suggerisce i provvedimenti piu' opportuni per conseguire gli obiettivi e le finalita' del potenziamento e qualificazione dell'offerta regionale. 3. Alla Conferenza biennale partecipano: il presidente della Giunta regionale e i componenti la Giunta delegati ai settori: turismo, promozione culturale, programmazione, bilancio, agricoltura, commercio e artigianato, sanita', ecologia, trasporti; i presidenti delle Commissioni consiliari competenti per materia; i residenti delle AA.P.T. o loro delegati; i presidenti delle amministrazioni provinciali o assessori delegati; i presidenti delle comunita' montane o loro delegati; i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e dei comuni sedi di A.P.T.; i presidenti delle associazioni regionali degli operatori turistici; i segretari regionali delle organizzazioni sindacali del turismo maggiormente rappresentative; esperti in materia turistica o altre personalita' che il presidente della Giunta regionale, o il componente la Giunta delegato al turismo, riterra' opportuno invitare. 4. Alla relativa spesa si fara' fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale per l'attivita' di promozione turistica.