Art. 36. Trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, attribuisce con apposito atto deliberativo i beni e ogni altro rapporto giuridico gia' intestato agli EE.PP.T. e alle AA.AA.C.S.T., nella cui circoscrizione ricade l'ambito, alla A.P.T. territorialmente competente. 2. Successivamente agli adempimenti di cui al comma precedente, i Commissari liquidatori effettuano la consegna dei beni mobiliari ed immobiliari in favore di ciascuna A.P.T. destinataria, sulla base di un apposito verbale che ha valore di atto pubblico di trasferimento. 3. Per quanto riguarda il regime delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle volturazioni presso i competenti uffici dello stato, si applicano le vigenti norme statali che disciplinano la successione dei beni pubblici alle Regioni ed agli Enti locali territoriali. 4. Per consentire alle Aziende di promozione turistica di far fronte alle passivita' pregresse dei disciolti enti turistici, la Regione puo' autorizzare le AA.P.T. ad assumere mutui quinquennali con gli Istituti tesorieri della Regione a tasso concordato con la Giunta regionale. 5. La Regione, con successiva legge, potra' concedere alle AA.P.T. garanzia fidejussoria su tali mutui ed un eventuale contributo annuo sulle rate di ammortamento del mutuo.