Art. 36.
           Trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici
 
   1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla base degli stati di consistenza
e  dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, attribuisce con
apposito atto deliberativo i beni e  ogni  altro  rapporto  giuridico
gia'   intestato   agli  EE.PP.T.  e  alle  AA.AA.C.S.T.,  nella  cui
circoscrizione  ricade   l'ambito,   alla   A.P.T.   territorialmente
competente.
   2.  Successivamente agli adempimenti di cui al comma precedente, i
Commissari liquidatori effettuano la consegna dei beni  mobiliari  ed
immobiliari  in favore di ciascuna A.P.T. destinataria, sulla base di
un apposito verbale che ha valore di atto pubblico di trasferimento.
   3.  Per  quanto  riguarda  il  regime  delle  trascrizioni,  delle
iscrizioni  e  delle  volturazioni  presso  i competenti uffici dello
stato, si applicano le vigenti  norme  statali  che  disciplinano  la
successione  dei  beni  pubblici  alle  Regioni  ed  agli Enti locali
territoriali.
   4. Per consentire alle Aziende  di  promozione  turistica  di  far
fronte  alle  passivita'  pregresse  dei disciolti enti turistici, la
Regione puo' autorizzare le AA.P.T. ad  assumere  mutui  quinquennali
con  gli  Istituti  tesorieri della Regione a tasso concordato con la
Giunta regionale.
   5. La Regione, con successiva legge, potra' concedere alle AA.P.T.
garanzia fidejussoria su tali mutui ed un eventuale contributo  annuo
sulle rate di ammortamento del mutuo.