Art. 37. Estinzione degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T. 1. Entro dieci giorni dalla stipulazione dell'ultimo atto negoziale di sua competenza, il Commissario liquidatore ne da' comunicazione al Presidente della Giunta regionale, rassegnando una relazione sull'attivita' svolta. 2. Nei successivi dieci giorni, il Presidente della giunta, con proprio decreto, dichiara l'estinzione del relativo E.P.T. o A.A.C.S.T.