Art. 37.
           Estinzione degli EE.PP.T. e delle AA.AA.C.S.T.
 
   1.   Entro   dieci  giorni  dalla  stipulazione  dell'ultimo  atto
negoziale di  sua  competenza,  il  Commissario  liquidatore  ne  da'
comunicazione  al  Presidente della Giunta regionale, rassegnando una
relazione sull'attivita' svolta.
   2. Nei successivi dieci giorni, il Presidente  della  giunta,  con
proprio   decreto,   dichiara  l'estinzione  del  relativo  E.P.T.  o
A.A.C.S.T.