Art. 4.
                        Compiti delle AA.P.T.
 
   1.  Le  Aziende  di  Promozione  Turistica  hanno  il  compito  di
promuovere  ed incrementare il movimento turistico nel proprio ambito
e nel quadro della programmazione turistica regionale,  d'intesa  con
la Giunta regionale.
   2. In particolare le AA.P.T.:
     a)  promuovono  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale e
naturale;
     b) promuovono iniziative per il tempo libero;
     c) forniscono, a richiesta, pareri tecnici in materia  turistica
sulle iniziative promosse dalla Regione e dagli altri Enti pubblici e
privati;
     d)  istituiscono  e  coordinano  gli  uffici  di  informazione e
accoglienza turistica (iat);
     e) curano rapporti di collaborazione  e  reciproca  informazione
con i Comuni e gli altri Enti locali;
     f)  raccolgono  sistematicamente  i  dati  e le informazioni sul
movimento e sull'offerta turistica relativi al territorio di  propria
competenza e li trasmettono al Servizio Turismo della Regione tramite
sistemi informativi interattivi predisposti dalla Regione stessa;
     g) svolgono le attivita' richieste dalla Giunta regionale;
     h)   esprimono   pareri   sul  rilascio  di  autorizzazioni  per
l'apertura di agenzie di viaggio e turismo.
   3. Alle AA.P.T. sono altresi' attribuite le funzioni  gia'  svolte
dalle  AA.AA.C.S.T.  e  dagli  EE.PP.T. e non delegate dalla presente
legge ai Comuni e alle Province.
   4. I Comuni il cui territorio rientra nell'ambito di un'Azienda di
promozione  turistica  hanno  le  facolta'  di   formulare   proposte
specifiche alle Aziende per iniziative o manifestazioni turistiche in
vista della formazione del bilancio preventivo annuale e del relativo
programma. L'A.P.T. e' tenuta a motivare l'eventuale diniego.