Art. 4. Compiti delle AA.P.T. 1. Le Aziende di Promozione Turistica hanno il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nel proprio ambito e nel quadro della programmazione turistica regionale, d'intesa con la Giunta regionale. 2. In particolare le AA.P.T.: a) promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale; b) promuovono iniziative per il tempo libero; c) forniscono, a richiesta, pareri tecnici in materia turistica sulle iniziative promosse dalla Regione e dagli altri Enti pubblici e privati; d) istituiscono e coordinano gli uffici di informazione e accoglienza turistica (iat); e) curano rapporti di collaborazione e reciproca informazione con i Comuni e gli altri Enti locali; f) raccolgono sistematicamente i dati e le informazioni sul movimento e sull'offerta turistica relativi al territorio di propria competenza e li trasmettono al Servizio Turismo della Regione tramite sistemi informativi interattivi predisposti dalla Regione stessa; g) svolgono le attivita' richieste dalla Giunta regionale; h) esprimono pareri sul rilascio di autorizzazioni per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo. 3. Alle AA.P.T. sono altresi' attribuite le funzioni gia' svolte dalle AA.AA.C.S.T. e dagli EE.PP.T. e non delegate dalla presente legge ai Comuni e alle Province. 4. I Comuni il cui territorio rientra nell'ambito di un'Azienda di promozione turistica hanno le facolta' di formulare proposte specifiche alle Aziende per iniziative o manifestazioni turistiche in vista della formazione del bilancio preventivo annuale e del relativo programma. L'A.P.T. e' tenuta a motivare l'eventuale diniego.