Art. 5.
           Uffici di informazione e accoglienza turistica
 
   1.  Al  fine  di  assicurare  l'accoglienza  e  l'informazione  ai
turisti, nonche' per favorire la conoscenza e la  valorizzazione  del
proprio  ambito,  le  Aziende  di  Promozione Turistica istituiscono,
previo  nulla-osta  della  Giunta   regionale,   propri   uffici   di
informazione e accoglienza turistica denominati "iat".
   2. Gli "iat" vanno comunque istituiti nelle localita' gia' sedi di
Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, nonche' nei capoluoghi
amministrativi sedi di ULSS e Comunita' Montane, sempreche' non siano
individuate quali sedi di AA.P.T.
   3.  L'uso  della  denominazione "iat" pu'o essere consentito dalle
AA.P.T. anche agli uffici di informazione allestiti e promossi  dalle
Associazioni  pro-loco  riconosciute  ai  sensi  della L.R. 21 maggio
1975, n. 47. L'uso di detta denominazione non comporta alcun  obbligo
di spesa da parte della Regione e dell'A.P.T.
   4.  Tutti  gli  uffici  di  informazione  e  accoglienza turistica
addottano il segno distintivo previsto dall'allegato B, nn. 1, 2,  3,
4 e 5 della presente legge.