Art. 5. Uffici di informazione e accoglienza turistica 1. Al fine di assicurare l'accoglienza e l'informazione ai turisti, nonche' per favorire la conoscenza e la valorizzazione del proprio ambito, le Aziende di Promozione Turistica istituiscono, previo nulla-osta della Giunta regionale, propri uffici di informazione e accoglienza turistica denominati "iat". 2. Gli "iat" vanno comunque istituiti nelle localita' gia' sedi di Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, nonche' nei capoluoghi amministrativi sedi di ULSS e Comunita' Montane, sempreche' non siano individuate quali sedi di AA.P.T. 3. L'uso della denominazione "iat" pu'o essere consentito dalle AA.P.T. anche agli uffici di informazione allestiti e promossi dalle Associazioni pro-loco riconosciute ai sensi della L.R. 21 maggio 1975, n. 47. L'uso di detta denominazione non comporta alcun obbligo di spesa da parte della Regione e dell'A.P.T. 4. Tutti gli uffici di informazione e accoglienza turistica addottano il segno distintivo previsto dall'allegato B, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge.