Art. 7. Il Presidente 1. Il Presidente dell'Azienda e' eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno e rimane in carica cinque anni. In caso di temporanea assenza o impedimento egli e' sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. 2. Egli puo' continuare ad esercitare le sue funzione non oltre novanta giorni dalla scadenza del mandato. 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente e, comunque, ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio; convoca almeno una volta all'anno una riunione consultiva con i Comuni e gli operatori. 4. Il Presidente adotta, in caso di urgenza e necessita', i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone a ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.