Art. 7.
                            Il Presidente
 
   1.   Il   Presidente  dell'Azienda  e'  eletto  dal  Consiglio  di
amministrazione nel suo seno e rimane in carica cinque anni. In  caso
di  temporanea  assenza  o  impedimento  egli  e' sostituito dal Vice
Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.
   2. Egli puo' continuare ad esercitare le sue  funzione  non  oltre
novanta giorni dalla scadenza del mandato.
   3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
    convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
    emana  gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente e,
comunque, ogni atto  non  espressamente  attribuito  alla  competenza
degli altri organi;
    vigila  sull'esatta  e  tempestiva  esecuzione  dei provvedimenti
deliberati dal Consiglio;
    convoca almeno una volta all'anno una riunione consultiva  con  i
Comuni e gli operatori.
   4.  Il  Presidente  adotta,  in  caso  di  urgenza e necessita', i
provvedimenti di competenza del Consiglio  di  amministrazione  e  li
sottopone a ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente
successiva.