Art. 8.
                   Il Consiglio di amministrazione
 
    1.  Il  Consiglio  di amministrazione e' nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed e' composto dai seguenti membri:
     a)  massimo  7  (sette)  rappresentanti  dei   Comuni   compresi
nell'ambito  territoriale  dell'A.P.T. eletti dal Consiglio regionale
con voto limitato ai due terzi dei  componenti,  da  eleggere  tra  i
rappresentanti  designati  dai  Consigli Comunali; a tal fine ciascun
Consiglio comunale designa un solo rappresentante;
     b)  1  (uno)  esperto in materia turistica, eletto dal Consiglio
provinciale territorialmente competente;
     c) 3 (tre) esperti in materia turistica,  eletti  dal  Consiglio
regionale,  con voto limitato a 2 (due), garantendo la presenza della
minoranza;
     d)  6  (sei)  esperti  scelti   fra   quelli   designati   dalle
organizzazioni  professionali, imprenditoriali e sindacali di livello
provinciale maggiormente rappresentative  delle  seguenti  categorie,
settori  e  associazioni: associazione degli albergatori, imprese del
settore extra-alberghiero, associazioni sindacali dei lavoratori  del
settore   turismo,   associazioni   di   promozione  delle  attivita'
ricreative  e   del   tempo   libero   giuridicamente   riconosciute,
associazioni  delle  cooperative operanti nel settore turismo e delle
associazioni pro-loco, iscritte nell'albo regionale  e  operanti  nel
territorio dell'A.P.T.;
     e)  il  sindaco  o un suo delegato, delle localita' gia' sedi di
AA.AA.C.S.T. e non individuate come sede di A.P.T.
   2. Il Presidente della Giunta  regionale  provvede  all'emanazione
del  decreto  di nomina del Consiglio di amministrazione, su conforme
deliberazione della Giunta  stessa,  disponendo  contestualmente,  in
sede  di prima applicazione della presente legge, la convocazione del
Consiglio di amministrazione.
   3. In caso di omissione o ritardo superiore  a  45  giorni,  nella
designazione  dei  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione il
Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere  entro
il termine di quindici giorni, provvede alla nomina anche in mancanza
della   designazione,   al   fine   di   garantire  il  funzionamento
dell'Azienda, con le modalita' di cui al precedente comma.
   4. In sede di prima applicazione della presente legge, il  termine
per   provvedere   all'elezione  e  designazione  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione e' stabilito in  sessanta  giorni  dalla
data del decreto di cui al precedente art. 3.
   5.  Il  Consiglio  di amministrazione dura in carica cinque anni e
continua ad esercitare le proprie funzioni non oltre  novanta  giorni
dalla scadenza del mandato.