Art. 8. Il Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto dai seguenti membri: a) massimo 7 (sette) rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'A.P.T. eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ai due terzi dei componenti, da eleggere tra i rappresentanti designati dai Consigli Comunali; a tal fine ciascun Consiglio comunale designa un solo rappresentante; b) 1 (uno) esperto in materia turistica, eletto dal Consiglio provinciale territorialmente competente; c) 3 (tre) esperti in materia turistica, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a 2 (due), garantendo la presenza della minoranza; d) 6 (sei) esperti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni professionali, imprenditoriali e sindacali di livello provinciale maggiormente rappresentative delle seguenti categorie, settori e associazioni: associazione degli albergatori, imprese del settore extra-alberghiero, associazioni sindacali dei lavoratori del settore turismo, associazioni di promozione delle attivita' ricreative e del tempo libero giuridicamente riconosciute, associazioni delle cooperative operanti nel settore turismo e delle associazioni pro-loco, iscritte nell'albo regionale e operanti nel territorio dell'A.P.T.; e) il sindaco o un suo delegato, delle localita' gia' sedi di AA.AA.C.S.T. e non individuate come sede di A.P.T. 2. Il Presidente della Giunta regionale provvede all'emanazione del decreto di nomina del Consiglio di amministrazione, su conforme deliberazione della Giunta stessa, disponendo contestualmente, in sede di prima applicazione della presente legge, la convocazione del Consiglio di amministrazione. 3. In caso di omissione o ritardo superiore a 45 giorni, nella designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro il termine di quindici giorni, provvede alla nomina anche in mancanza della designazione, al fine di garantire il funzionamento dell'Azienda, con le modalita' di cui al precedente comma. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per provvedere all'elezione e designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione e' stabilito in sessanta giorni dalla data del decreto di cui al precedente art. 3. 5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e continua ad esercitare le proprie funzioni non oltre novanta giorni dalla scadenza del mandato.