Art. 9. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione adotta le seguenti deliberazioni: a) approvazione dello statuto dell'A.P.T. in conformita' dello statuto tipo predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio; b) approvazione dei programmi e delle direttive concernenti l'attivita' annuale e pluriennale dell'Azienda; c) istituzione degli "iat"; d) approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni in corso di esercizio superiori al 30% delle poste iscritte in bilancio; e) approvazione del conto consuntivo finanziario e dello stato patrimoniale dell'Azienda; f) approvazione del regolamento del personale in conformita' del regolamento tipo approvato dal Consiglio regionale e della pianta organica dell'Azienda; g) approvazione degli atti riguardanti l'amministrazione straordinaria dell'Azienda; h) approvazione degli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari; i) organizzazione degli uffici e dei servizi aziendali; l) acquisto, alienazione e locazioni ultranovennali di beni immobili; m) affidamento del servizio di tesoreria ad un istituto di credito; n) elezione del Presidente e del Vice Presidente in unica votazione, con voto limitato ad uno.