Art. 9.
            Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
 
   1.   Il   Consiglio   di   amministrazione   adotta   le  seguenti
deliberazioni:
     a) approvazione dello statuto dell'A.P.T. in  conformita'  dello
statuto  tipo  predisposto  dalla  Giunta  regionale ed approvato dal
Consiglio;
     b) approvazione dei  programmi  e  delle  direttive  concernenti
l'attivita' annuale e pluriennale dell'Azienda;
     c) istituzione degli "iat";
     d) approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni in
corso di esercizio superiori al 30% delle poste iscritte in bilancio;
     e)  approvazione  del conto consuntivo finanziario e dello stato
patrimoniale dell'Azienda;
     f) approvazione del regolamento del personale in conformita' del
regolamento tipo approvato dal Consiglio  regionale  e  della  pianta
organica dell'Azienda;
     g)   approvazione   degli   atti  riguardanti  l'amministrazione
straordinaria dell'Azienda;
     h) approvazione degli investimenti che vincolano il bilancio per
oltre tre esercizi finanziari;
     i) organizzazione degli uffici e dei servizi aziendali;
     l) acquisto, alienazione  e  locazioni  ultranovennali  di  beni
immobili;
     m)  affidamento  del  servizio  di  tesoreria  ad un istituto di
credito;
     n) elezione del  Presidente  e  del  Vice  Presidente  in  unica
votazione, con voto limitato ad uno.