Art. 4.
 
   1. La parte dell'allegato 12 relativa a "Posizioni  funzionali  di
coordinamento"  cui  rimanda  l'art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n.
70, cosi' come sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 aprile  1990,  n.
61, e' sostituita dalla seguente:
               "POSIZIONI FUNZIONALI DI COORDINAMENTO
Ruolo Sanitario
   Personale   tecnico   sanitario,   personale   con   funzioni   di
riabilitazione e personale di vigilanza e ispezione;
   Posizioni funzionali di coordinamento (operatori professionali  di
1a categoria coordinatori):
     65%  della  dotazione organica complessiva di ciascuna categoria
dei vari profili, con  arrotondamento,  in  caso  di  frazione,  alla
unita' immediatamente superiore per ogni categoria.
   Tale percentuale, si applica a tutte le UU.SS.LL. (di classe A, B,
C,  comprese  le  UU.SS.LL.  10/D,  12,  30), fermi restando i numeri
complessivi previsti per le varie categorie.
   Dietiste;  Posizioni  funzionali   di   coordinamento   (operatori
professionali di 1a categoria coordinatori):
    65%   della   dotazione   organica   complessiva  (ospedaliera  e
territoriale) di dietiste con arrotondamento, in  caso  di  frazione,
alla unita' immediatamente superiore, fermo il numero complessivo.
Ruolo tecnico
   Assistenti   sociali;   Posizioni   funzionali   di  coordinamento
(Assistenti Sociali coordinatori):
    65%   della   dotazione   organica   complessiva   del    profilo
professionale,  con  arrotondamento, in caso di frazione, alla unita'
immediatamente superiore, fermo restando il numero complessivo.
   Operatori   tecnici;   Posizioni   funzionali   di   coordinamento
(operatori tecnici coordinatori):
    45% per le UU.SS.LL. di classe A
    47% per le UU.SS.LL. di classe B
    50% per le UU.SS.LL. di classe C.
   Le suddette percentuali si intendono calcolate all'interno - e non
aggiuntive   -   del  numero  complessivo  di  unita'  assegnate  dai
rispettivi parametri alle singole UU.SS.LL.".