Art. 4. 1. La parte dell'allegato 12 relativa a "Posizioni funzionali di coordinamento" cui rimanda l'art. 2 della L.R. 6 dicembre 1984, n. 70, cosi' come sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 1990, n. 61, e' sostituita dalla seguente: "POSIZIONI FUNZIONALI DI COORDINAMENTO Ruolo Sanitario Personale tecnico sanitario, personale con funzioni di riabilitazione e personale di vigilanza e ispezione; Posizioni funzionali di coordinamento (operatori professionali di 1a categoria coordinatori): 65% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria dei vari profili, con arrotondamento, in caso di frazione, alla unita' immediatamente superiore per ogni categoria. Tale percentuale, si applica a tutte le UU.SS.LL. (di classe A, B, C, comprese le UU.SS.LL. 10/D, 12, 30), fermi restando i numeri complessivi previsti per le varie categorie. Dietiste; Posizioni funzionali di coordinamento (operatori professionali di 1a categoria coordinatori): 65% della dotazione organica complessiva (ospedaliera e territoriale) di dietiste con arrotondamento, in caso di frazione, alla unita' immediatamente superiore, fermo il numero complessivo. Ruolo tecnico Assistenti sociali; Posizioni funzionali di coordinamento (Assistenti Sociali coordinatori): 65% della dotazione organica complessiva del profilo professionale, con arrotondamento, in caso di frazione, alla unita' immediatamente superiore, fermo restando il numero complessivo. Operatori tecnici; Posizioni funzionali di coordinamento (operatori tecnici coordinatori): 45% per le UU.SS.LL. di classe A 47% per le UU.SS.LL. di classe B 50% per le UU.SS.LL. di classe C. Le suddette percentuali si intendono calcolate all'interno - e non aggiuntive - del numero complessivo di unita' assegnate dai rispettivi parametri alle singole UU.SS.LL.".