Art. 6.
 
   Al personale  di  cui  al  precedente  articolo  non  pu'o  essere
attribuito  il  livello  economico  differenziato  di cui all'art. 35
della L.R. 9 aprile 1990, n. 41.
   Detto personale non concorre a determinare la percentuale  di  cui
al comma 4 dello stesso articolo.