Art. 7.
 
   Alle  spese  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge  e
decorrenti dall'esercizio 1992, si fa fronte, da tale anno, con legge
di bilancio imputando la spesa al capitolo corrispondente al capitolo
220 del bilancio 1991.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare legge della regione Toscana.
    Firenze, 12 marzo 1992
 
                                CHITI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 19
febbraio  1992 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini
a norma dell'art. 127 della Costituzione.