Art. 7. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge e decorrenti dall'esercizio 1992, si fa fronte, da tale anno, con legge di bilancio imputando la spesa al capitolo corrispondente al capitolo 220 del bilancio 1991. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare legge della regione Toscana. Firenze, 12 marzo 1992 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 19 febbraio 1992 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 127 della Costituzione.