Art. 10. Modificazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente "Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido costruiti e gestiti con interventi della provincia". 1. Il terzo comma dell'art. 8- bis della legge proviciale 13 marzo 1978, n. 13, come introdotto dall'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17, e' sostituito dal seguente nuovo comma: "Sulla base dei criteri indicati dal secondo comma, i comuni interessati stabiliscono annualmente con riferimento all'anno successivo le rette di frequenza.". 2. Sono soppressi i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 8- bis della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come introdotto dall'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17. 3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come sostituito dall'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, e' sostituita dalla segente: " e) del grado di copertura dei costi di gestione da parte delle rette di frequenza, da valutare in rapporto alle potenzialita' dei relativi gettiti nei singoli comuni.".