Art. 10.
 
Modificazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13,
   concernente  "Criteri  generali per la costruzione, la gestione ed
   il controllo degli asili nido costruiti e gestiti  con  interventi
   della provincia".
 
   1. Il terzo comma dell'art. 8- bis della legge proviciale 13 marzo
1978,  n.  13, come introdotto dall'art. 2 della legge provinciale 20
giugno 1980, n. 17, e' sostituito dal seguente nuovo comma:
   "Sulla base dei criteri  indicati  dal  secondo  comma,  i  comuni
interessati   stabiliscono   annualmente   con  riferimento  all'anno
successivo le rette di frequenza.".
   2. Sono soppressi i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 8-  bis
della  legge  provinciale  13  marzo  1978,  n.  13,  come introdotto
dall'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17.
   3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 20 della legge  provinciale
13  marzo  1978,  n.  13,  come  sostituito  dall'art. 26 della legge
provinciale 3 luglio 1990, n. 20, e' sostituita dalla segente:
    " e) del grado di copertura dei costi di gestione da parte  delle
rette  di  frequenza,  da valutare in rapporto alle potenzialita' dei
relativi gettiti nei singoli comuni.".