Art. 11. Modificazioni all'art. 26 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, concernente le norme transitorie per l'Opera universitaria 1. All'art. 26 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per l'anno 1992, l'Opera universitaria adotta un bilancio annuale redatto in termini di competenza e di cassa, prescindendo dalle disposizioni di cui all'art. 15, relative al programma pluriennale di attivita' e dalle disposizioni di cui all'art. 19, relative alla formazione del bilancio pluriennale."; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'attuazione degli interventi di assistenza in favore degli studenti universitari per l'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno accademico successivo continua ad essere regolata dalle disposizioni normative precedentemente in vigore, le quali cessano comunque definitivamente di applicarsi con l'approvazione dei regolamenti ai sensi dell'art. 13."; c) e' aggiunto il seguente comma: "10. Per l'esercizio finanziario 1992 la Giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare all'Opera universitaria i finanziamenti di cui all'articolo 22 sulla base del bilancio di cui al comma 4 del presente articolo.".