Art. 11.
 
Modificazioni all'art. 26 della legge provinciale 24 maggio 1991, n.
    9, concernente le norme transitorie per l'Opera universitaria
 
   1. All'art. 26 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Per  l'anno  1992,  l'Opera  universitaria adotta un bilancio
annuale redatto in termini di competenza  e  di  cassa,  prescindendo
dalle   disposizioni  di  cui  all'art.  15,  relative  al  programma
pluriennale di attivita' e dalle disposizioni  di  cui  all'art.  19,
relative alla formazione del bilancio pluriennale.";
     b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  L'attuazione  degli  interventi di assistenza in favore degli
studenti universitari per l'anno accademico in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  per l'anno accademico
successivo continua ad essere regolata dalle  disposizioni  normative
precedentemente  in vigore, le quali cessano comunque definitivamente
di applicarsi con l'approvazione dei regolamenti ai  sensi  dell'art.
13.";
     c) e' aggiunto il seguente comma:
   "10.  Per  l'esercizio  finanziario  1992 la Giunta provinciale e'
autorizzata ad assegnare all'Opera universitaria i  finanziamenti  di
cui  all'articolo  22  sulla  base del bilancio di cui al comma 4 del
presente articolo.".