Art. 12.
 
Modifica dell'art. 15 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21,
   concernente "Interventi per lo  sviluppo  e  la  promozione  delle
   attivita' sportive".
 
   1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 16 luglio 1990,
n. 21 e' sostituito dal seguente:
   "1.  I  comuni  provvedono a concedere i finanziamenti di cui agli
articoli  12  e  14  ad  enti,  comitati  e  associazioni  fino  alla
concorrenza  della  spesa  ammissibile  secondo  criteri  e modalita'
stabiliti con apposito regolamento comunale.".