Art. 12. Modifica dell'art. 15 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente "Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attivita' sportive". 1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 e' sostituito dal seguente: "1. I comuni provvedono a concedere i finanziamenti di cui agli articoli 12 e 14 ad enti, comitati e associazioni fino alla concorrenza della spesa ammissibile secondo criteri e modalita' stabiliti con apposito regolamento comunale.".