Art. 13.
    Interventi per la promozione dello sviluppo delle zone rurali
 
   1.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento  delle  condizioni
economiche  e sociali nelle zone rurali cosi' come definite dall'art.
4  del  regolamento  CEE  n.  4253/88,  la  provincia   concorre   al
finanziamento  dei  programmi  di sviluppo locale attuati da soggetti
pubblici o privati operanti nelle predette zone.
   2. I programmi di cui al comma 1 devono avere carattere innovativo
ed essere mirati, in particolare, allo sviluppo delle singole zone  e
alla  formazione  della cultura imprenditoriale. I programmi medesimi
devono  beneficiare  delle  agevolazioni  della  Comunita'  economica
europea.
   3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle agevolazioni concesse
da altri soggetti, determina l'entita' dei finanziamenti provinciali,
le  modalita' di erogazione, i vincoli e gli adempimenti a carico dei
soggetti  beneficiari.  La  Giunta  puo'  inoltre,  in  luogo   della
concessione  di finanziamenti, assumere direttamente la realizzazione
di particolari iniziative contenute nei programmi.
   4. Per i fini di cui al presente articolo e' autorizzata la  spesa
complessiva  di  lire  5.000.000.000,  da  iscrivere  negli  stati di
previsione  della  spesa  della   Provincia   in   misura   di   lire
1.000.000.000  a  carico  dell'esercizio  finanziario  1992 e, per la
rimanente  quota,  mediante  appositi  stanziamenti  da   determinare
annualmente  con  legge  di  bilancio  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 1993 e 1994.