Art. 13. Interventi per la promozione dello sviluppo delle zone rurali 1. Al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nelle zone rurali cosi' come definite dall'art. 4 del regolamento CEE n. 4253/88, la provincia concorre al finanziamento dei programmi di sviluppo locale attuati da soggetti pubblici o privati operanti nelle predette zone. 2. I programmi di cui al comma 1 devono avere carattere innovativo ed essere mirati, in particolare, allo sviluppo delle singole zone e alla formazione della cultura imprenditoriale. I programmi medesimi devono beneficiare delle agevolazioni della Comunita' economica europea. 3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle agevolazioni concesse da altri soggetti, determina l'entita' dei finanziamenti provinciali, le modalita' di erogazione, i vincoli e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari. La Giunta puo' inoltre, in luogo della concessione di finanziamenti, assumere direttamente la realizzazione di particolari iniziative contenute nei programmi. 4. Per i fini di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994.