Art. 14.
 
Modificazioni alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16,
   concernente interventi in materia di edilizia abitativa  a  favore
   di persone anziane
 
   1.  L'art.  3  della  legge  provinciale  18 giugno 1990, n. 16 e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 3.
                         I n t e r v e n t i
 
   1. La Giunta provinciale agevola interventi diretti  a  realizzare
opere di adeguamento, di manutenzione straordinaria, di risanamento e
di  ristrutturazione  di  strutture  abitative,  in  modo da renderle
idonee alle necessita' abitative dei soggetti di cui all'art. 2.  Gli
interventi possono essere effettuati:
     a)  su  alloggi  di  proprieta'  dei  comuni e delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB);
     b) su alloggi di  proprieta'  o  sui  quali  sia  costituito  un
diritto reale di godimento a favore dei privati;
     c)  su  alloggi  di  proprieta'  di privati occupati a titolo di
locazione da soggetti di cui all'articolo 2.
   2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono:
     a) i comuni e  le  IPAB,  per  quanto  riguarda  gli  interventi
previsti dalla lettera a);
     b)  i  comprensori,  per  delega  della  provincia,  i  quali la
esercitano secondo le disposizioni della presente legge,  per  quanto
riguarda gli interventi previsti dalle lettere b) e c).
   3. Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1
e  degli  interventi riguardanti l'edilizia abitativa pubblica di cui
al comma 4 possono  essere  compresi  anche  locali  da  destinare  a
servizi per i soggetti beneficiari della presente legge.
   4.  Nella  predisposizione  dei  piani  annuali  di attuazione dei
progetti pluriennali di cui all'articolo 1 della legge provinciale  6
giugno  1983,  n.  16,  e'  prevista una quota di alloggi di edilizia
abitativa pubblica, anche di tipologia particolare, da  riservare  ai
soggetti  beneficiari  della  presente  legge.  La Giunta provinciale
inoltre individua annualmente una quota di alloggi gia' realizzati  o
che  si  rendono  comunque  disponibili,  da  riservare  ai  soggetti
medesimi.".
   2. All'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n.  16  sono
apportate le seguenti modificazioni:
     a)  la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla  seguente:
"Interventi a favore dei comuni e delle IPAB";
     b) il commna 1 e' sostituito dal seguente:
   "1. La Giunta provinciale,  sentito  il  parere  del  comprensorio
interessato,  e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale
ai comuni  e  alle  IPAB  fino  alla  totale  copertura  delle  spese
derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'art. 3.".
   3. Al commna 1 dell'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1990,
n.   16,  la  frase  "ove  il  richiedente  dimora  abitualmente"  e'
sostituita dalla frase "ove il richiedente  dimora  o  si  impegni  a
dimorare abitualmente".
   4.  Dopo l'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e'
inserito il seguente nuovo articolo:
 
                            "Art. 6- bis
              Interventi a favore dei privati locatori
 
   1. La Giunta comprensoriale e' autorizzata a concedere ai soggetti
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, contributi  in  conto
capitale  nella  misura  massima dell'80% della spesa ammissibile per
interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria di alloggi  di
loro  proprieta'  al  fine  di consentire il superamento, ai soggetti
locatari di cui all'art. 2, delle difficolta'  connesse  all'utilizzo
delle strutture abitative. Su domanda dei soggetti proprietari di cui
alla  lettera  c)  del  comma  1 dell'art. 3, il comprensorio accerta
l'esistenza delle necessita' dell'intervento e predispone la relativa
graduatoria  di  merito.  Nelle  domande  dirette  ad   ottenere   le
agevolazioni   deve   apparire   l'assenso   scritto   dei   locatari
interessati.
   2. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma  1  devono
essere  occupati  dai  soggetti  di cui all'art. 2 per un periodo non
inferiore a dieci anni dalla data di  ultimazione  delle  opere.  Per
detto  periodo  e' stipulato, entro sei mesi della data anzidetta, un
nuovo  contratto  di  locazione  che  prevede un canone pari a quello
previsto dalle vigenti norme in materia di locazione di  immobili  ad
uso abitativo.
   3. Qualora l'alloggio dovesse rendersi libero a seguito di decesso
o  di  abbandono  da parte dei soggetti locatari prima della scadenza
del periodo previsto al comma 2, il proprietario e' tenuto  a  cedere
in  locazione  l'alloggio, fino alla scadenza del suddetto periodo, a
soggetti che abbiano, alla data del nuovo contratto di  locazione,  i
requisiti  in  materia  di edilizia abitativa agevolata. Anche per il
periodo rimanente il canone di locazione e' pari  a  quello  previsto
dalle  vigenti  norme  in  materia  di  locazione  di immobili ad uso
abitativo.
   4. A garanzia degli obblighi previsti  dal  presente  articolo  il
proprietario e' tenuto alla sottoscrizione di un'apposita convenzione
con  l'ente  concedente  il  contributo,  il  quale ne da' notizia al
locatario interessato. La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal
presente   articolo  comporta  la  revoca  delle  agevolazioni  e  la
restituzione  dei  contributi  gia'  erogati.  Tuttavia   la   Giunta
coprensoriale,  sentita la commissione di cui all'art. 4, per gravi e
giustificati motivi puo' autorizzare la locazione, nei casi  previsti
al  comma  3,  a  soggetti privi dei requisiti in materia di edilizia
abitativa agevolata.
   5. Si applicano le disposizioni previste al comma 8 dell'art. 6.".