Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, concernente interventi in materia di edilizia abitativa a favore di persone anziane 1. L'art. 3 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. I n t e r v e n t i 1. La Giunta provinciale agevola interventi diretti a realizzare opere di adeguamento, di manutenzione straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione di strutture abitative, in modo da renderle idonee alle necessita' abitative dei soggetti di cui all'art. 2. Gli interventi possono essere effettuati: a) su alloggi di proprieta' dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB); b) su alloggi di proprieta' o sui quali sia costituito un diritto reale di godimento a favore dei privati; c) su alloggi di proprieta' di privati occupati a titolo di locazione da soggetti di cui all'articolo 2. 2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono: a) i comuni e le IPAB, per quanto riguarda gli interventi previsti dalla lettera a); b) i comprensori, per delega della provincia, i quali la esercitano secondo le disposizioni della presente legge, per quanto riguarda gli interventi previsti dalle lettere b) e c). 3. Nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 e degli interventi riguardanti l'edilizia abitativa pubblica di cui al comma 4 possono essere compresi anche locali da destinare a servizi per i soggetti beneficiari della presente legge. 4. Nella predisposizione dei piani annuali di attuazione dei progetti pluriennali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e' prevista una quota di alloggi di edilizia abitativa pubblica, anche di tipologia particolare, da riservare ai soggetti beneficiari della presente legge. La Giunta provinciale inoltre individua annualmente una quota di alloggi gia' realizzati o che si rendono comunque disponibili, da riservare ai soggetti medesimi.". 2. All'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: "Interventi a favore dei comuni e delle IPAB"; b) il commna 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Giunta provinciale, sentito il parere del comprensorio interessato, e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni e alle IPAB fino alla totale copertura delle spese derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3.". 3. Al commna 1 dell'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, la frase "ove il richiedente dimora abitualmente" e' sostituita dalla frase "ove il richiedente dimora o si impegni a dimorare abitualmente". 4. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e' inserito il seguente nuovo articolo: "Art. 6- bis Interventi a favore dei privati locatori 1. La Giunta comprensoriale e' autorizzata a concedere ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile per interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria di alloggi di loro proprieta' al fine di consentire il superamento, ai soggetti locatari di cui all'art. 2, delle difficolta' connesse all'utilizzo delle strutture abitative. Su domanda dei soggetti proprietari di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, il comprensorio accerta l'esistenza delle necessita' dell'intervento e predispone la relativa graduatoria di merito. Nelle domande dirette ad ottenere le agevolazioni deve apparire l'assenso scritto dei locatari interessati. 2. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 1 devono essere occupati dai soggetti di cui all'art. 2 per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione delle opere. Per detto periodo e' stipulato, entro sei mesi della data anzidetta, un nuovo contratto di locazione che prevede un canone pari a quello previsto dalle vigenti norme in materia di locazione di immobili ad uso abitativo. 3. Qualora l'alloggio dovesse rendersi libero a seguito di decesso o di abbandono da parte dei soggetti locatari prima della scadenza del periodo previsto al comma 2, il proprietario e' tenuto a cedere in locazione l'alloggio, fino alla scadenza del suddetto periodo, a soggetti che abbiano, alla data del nuovo contratto di locazione, i requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata. Anche per il periodo rimanente il canone di locazione e' pari a quello previsto dalle vigenti norme in materia di locazione di immobili ad uso abitativo. 4. A garanzia degli obblighi previsti dal presente articolo il proprietario e' tenuto alla sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'ente concedente il contributo, il quale ne da' notizia al locatario interessato. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni e la restituzione dei contributi gia' erogati. Tuttavia la Giunta coprensoriale, sentita la commissione di cui all'art. 4, per gravi e giustificati motivi puo' autorizzare la locazione, nei casi previsti al comma 3, a soggetti privi dei requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata. 5. Si applicano le disposizioni previste al comma 8 dell'art. 6.".