Art. 15.
 
Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 maggio 1980, n.
   10, concernente "Istituzione di un sistema informativo elettronico
   provinciale".
 
   1. All'art. 1 della legge provinciale 6 maggio  1980,  n.  10,  e'
aggiunto il seguente comma:
   "Gli enti che usufruiscono degli interventi di cui al comma quarto
forniscono  alla  Provincia le informazioni di carattere strutturale,
organizzativo e finanziario, se riferite  ad  attivita'  gestite  con
procedure  automatizzate, su supporto magnetico o mediante l'utilizzo
di altre tecnologie rese  disponibili.  Previa  autorizzazione  degli
enti  interessati, la Provincia utilizza direttamente le informazioni
memorizzate sui sistemi elettronici attivati ai sensi della  presente
legge.".
   2.  L'art.  2  della  legge  provinciale  6 maggio 1980, n. 10, e'
sostituito dal seguente articolo:
 
                              "Art. 2.
 
   Per i fini di cui all'art. 1 la  Giunta  provinciale,  sentito  il
comitato  per  l'informatica  di  cui  al  quarto  comma dell'art. 5,
approva   piani   pluriennali   di   intervento,   che   individuano,
distintamente  per  le  attivita'  di  gestione  e  per i progetti di
sviluppo, gli obiettivi, gli interventi, le strutture referenti  e  i
criteri  di attuazione, i costi e le risorse finanziarie disponibili.
I predetti piani possono essere aggiornati annualmente.
   In  conformita'  alle  indicazioni del piano pluriennale la Giunta
provinciale con propri provvedimenti determina le modalita' e i tempi
di  esecuzione,  nonche'  le  altre   specificazioni   organizzative,
tecniche e finanziarie per l'attuazione degli interventi.
   La  gestione  del  sistema  informativo  elettronico  provinciale,
nonche' l'attuazione di altri interventi secondo i  criteri  previsti
dai  piani  di cui al primo comma sono affidati in concessione ad una
societa' a prevalente capitale pubblico.".
   3. Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale  6  maggio
1980, n. 10, e' sostituito dal seguente comma:
   "La   predetta   partecipazione  e'  subordinata  alla  preventiva
approvazione da parte della Giunta provinciale  dello  statuto  della
societa',   che   dovra'  prevedere  la  priorita'  degli  interventi
richiesti dalla provincia.".
   4. Il primo comma dell'art. 5 della  legge  provinciale  6  maggio
1980, n. 10, e' sostituito dal seguente comma:
   "I  rapporti  dipendenti  dalla  concessione  di  cui  all'art. 2,
saranno regolati con apposita convenzione.".
   5. L'art. 6 della legge provinciale  6  maggio  1980,  n.  10,  e'
sostituito dal seguente articolo:
 
                              "Art. 6.
 
   Per  la  verifica tecnica delle attivita' realizzate in attuazione
dei piani di cui all'art. 2, la Giunta provinciale e' autorizzata  ad
avvalersi  di  persone  specializzate  nel  numero massimo di due, da
scegliersi tra tecnici con  esperienza  pluriennale  nello  specifico
settore,   anche  ricorrendo  a  specifici  incarichi  professionali,
secondo le disposizioni del vigente ordinamento.".