Art. 15. Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, concernente "Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale". 1. All'art. 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, e' aggiunto il seguente comma: "Gli enti che usufruiscono degli interventi di cui al comma quarto forniscono alla Provincia le informazioni di carattere strutturale, organizzativo e finanziario, se riferite ad attivita' gestite con procedure automatizzate, su supporto magnetico o mediante l'utilizzo di altre tecnologie rese disponibili. Previa autorizzazione degli enti interessati, la Provincia utilizza direttamente le informazioni memorizzate sui sistemi elettronici attivati ai sensi della presente legge.". 2. L'art. 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, e' sostituito dal seguente articolo: "Art. 2. Per i fini di cui all'art. 1 la Giunta provinciale, sentito il comitato per l'informatica di cui al quarto comma dell'art. 5, approva piani pluriennali di intervento, che individuano, distintamente per le attivita' di gestione e per i progetti di sviluppo, gli obiettivi, gli interventi, le strutture referenti e i criteri di attuazione, i costi e le risorse finanziarie disponibili. I predetti piani possono essere aggiornati annualmente. In conformita' alle indicazioni del piano pluriennale la Giunta provinciale con propri provvedimenti determina le modalita' e i tempi di esecuzione, nonche' le altre specificazioni organizzative, tecniche e finanziarie per l'attuazione degli interventi. La gestione del sistema informativo elettronico provinciale, nonche' l'attuazione di altri interventi secondo i criteri previsti dai piani di cui al primo comma sono affidati in concessione ad una societa' a prevalente capitale pubblico.". 3. Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, e' sostituito dal seguente comma: "La predetta partecipazione e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello statuto della societa', che dovra' prevedere la priorita' degli interventi richiesti dalla provincia.". 4. Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, e' sostituito dal seguente comma: "I rapporti dipendenti dalla concessione di cui all'art. 2, saranno regolati con apposita convenzione.". 5. L'art. 6 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, e' sostituito dal seguente articolo: "Art. 6. Per la verifica tecnica delle attivita' realizzate in attuazione dei piani di cui all'art. 2, la Giunta provinciale e' autorizzata ad avvalersi di persone specializzate nel numero massimo di due, da scegliersi tra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore, anche ricorrendo a specifici incarichi professionali, secondo le disposizioni del vigente ordinamento.".